Note di qualifica:
diritto di accesso ai dati e diritto di accesso ai documenti nella decisione del
Garante dell'11 gennaio 2001
Garante per la protezione dei dati personali -
Decisione dell'11 gennaio 2001 – Pres. Rodotà – Rel. De Siervo - Bernardi c. Telecom Italia SpA
Il diritto di accesso ai dati personali ai sensi
della legge n. 675/1996 è diverso dal diritto di accesso ai documenti
amministrativi. Quando, però, l’estrazione dei dati dai documenti è
particolarmente difficoltosa, la richiesta di accesso ai dati può essere
accolta anche mediante l’esibizione e/o la consegna in copia della
documentazione che li contiene. Una richiesta di accesso ai documenti può
essere presa in considerazione dal Garante come richiesta di accesso a dati
personali. Ciò premesso, ed in questi termini, è fondata la richiesta del
ricorrente di consegna in copia (e l’azienda deve a ciò provvedere): a) del
profilo valutativo del dipendente; b) delle schede di valutazione (cfr.
decisione del 2 giugno 1999, in Lav. prev. Oggi, 1999, 1474 con nota di Meucci a
p. 1314) in base alle quali sarebbe stato predisposto tale profilo; c) della
comunicazione di diniego (con le relative motivazioni) che sarebbe stata
inviata dall’Ufficio risorse umane in relazione ad una sua nuova domanda di ammissione per il passaggio
di livello.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del prof.
Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente,
del prof. Ugo De Siervo e dell’Ing. Claudio Manganelli componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Angelo
Bernardi nei confronti della Telecom Italia S.p.A.;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal
segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del garante n. 1/2000
adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
RELATORE il Prof. Ugo De Siervo;
PREMESSO:
1. Il ricorrente, dipendente della Telecom
Italia S.p.A., ha presentato ricorso a questa Autorità in quanto la società non
avrebbe risposto alle sue richieste ai sensi dell'art. 13 della legge n.
675/1996 volte ad ottenere copia di alcuni documenti inerenti un esame
sostenuto nel 1998 per un passaggio di livello professionale. In particolare,
l’interessato ha richiesto alla società il rilascio: a) dei test di ruolo e
specialistico con le risposte da lui fornite; b) del profilo valutativo redatto
dal proprio superiore; c) delle schede valutative sottostanti; d) di una
successiva comunicazione inviata dall’ufficio "Risorse umane"
nella quale sarebbero evidenziati i motivi del diniego della nuova domanda di
ammissione all’esame per il passaggio di livello, presentata dal ricorrente nel
1999.
Di seguito all’invito a fornire un riscontro
formulato da questa Autorità, e della proroga del termine di cui all’art. 29,
comma 4, della legge n. 675/1996, Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso al
ricorrente copia di alcuni documenti relativi, in particolare, al verbale di
esame per il passaggio di livello per le prove svolte nel 1998, nonché ai test
valutativi specialistico e di ruolo con le risposte fornite dall’interessato e
le relative votazioni.
In relazione al riscontro fornito il ricorrente
ha evidenziato che la società avrebbe trasmesso solo una parte dei documenti da
lui richiesti ed ha pertanto insistito per l’integrale accoglimento delle
proprie richieste.
CIO’ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
2. Vanno preliminarmente richiamate le
considerazioni formulate dal Garante in vari provvedimenti circa i peculiari
connotati del diritto tutelato dall'art. 13, comma 1, lettera c), n. 1, della
legge n. 675/1996, che non deve essere confuso con il diverso diritto di
accesso ad atti e a documenti. L’esercizio del diritto di accesso ai dati
personali determina a carico del titolare o del responsabile del trattamento
l’obbligo di confermare l’esistenza o meno delle informazioni relative
all’interessato e di comunicarle a quest’ultimo senza ritardo in forma
intellegibile, estrapolandole, ove necessario, da archivi, banche dati, atti o
documenti che le contengano. Qualora, poi, l’estrazione dei dati risulti
particolarmente difficoltosa, l’adempimento della richiesta di accesso può
avvenire anche tramite l’esibizione e/o la consegna in copia della
documentazione (vedi, in proposito, le modalità più volte richiamate dal
Garante, in particolare nei provvedimenti del 21 giugno e del 13 ottobre 1999
pubblicati nel Bollettino del Garante n. 11/12, pagg. 61 - 69).
Al riguardo, si osserva che le richieste del
ricorrente, pur essendo in parte formulate con riguardo a documenti, anziché ai
dati personali in essi contenuti, contengono espliciti ed evidenti riferimenti
alla legge n. 675/1996 e alla disciplina sul trattamento dei dati personali
(nell’ultima istanza l’interessato ha inviato alla società copia di un provvedimento
del Garante del 2 giugno 1999 in materia di accesso dei lavoratori ai dati
contenuti nelle schede di valutazione predisposte dal datore di lavoro) e
possono quindi essere tenute utilmente in considerazione come esercizio del
diritto di conoscere i dati personali, espressi anche in forma di giudizi o
valutazioni sul dipendente (v. sempre il citato provvedimento del 2 giugno
1999), contenuti nei documenti di cui il ricorrente ha chiesto la copia.
3. Nel merito, deve essere dichiarato non luogo
a provvedere sul ricorso per quanto concerne le istanze di accesso ai dati
contenuti in alcuni documenti richiesti dall’interessato (test di ruolo e
specialistico con le risposte da lui fornite, nonché verbale dell’esame
sostenuto nel 1998), di cui la società ha trasmesso copia integrale con
indicazione delle votazioni parziali e finali attribuite, nonché del giudizio
conclusivo di "non idoneo".
Occorre invece rilevare che la società non ha
fornito idonea risposta o indicazione anche negativa, come è necessario in base
alla legge n. 675/1996 (v. l’art. 13, comma 1, lett. c), num. 1)) in ordine
alle ulteriori informazioni richieste dal ricorrente, con particolare
riferimento a dati che sarebbero contenuti: a) in un profilo valutativo del
dipendente (la cui votazione viene peraltro riportata nel verbale d’esame
trasmesso all’interessato); b) nelle eventuali schede valutative in base alle
quali sarebbe stato predisposto tale profilo; c) in una successiva
comunicazione che sarebbe stata inviata dall’ufficio "Risorse umane"
in relazione alla nuova domanda di ammissione all’esame per il passaggio di
livello (presentata dall’interessato nel 1999).
In relazione a questi ultimi aspetti il ricorso
è fondato. La società deve quindi integrare il riscontro fornito al ricorrente
con una precisa conferma scritta circa l’esistenza o meno di dati che lo
riguardano negli eventuali, altri documenti indicati dall’interessato e, in
caso affermativo, con un’immediata comunicazione dei dati a quest’ultimo.
PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE
a) dichiara, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del
d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere relativamente alle richieste
dell’interessato volte ad ottenere l’accesso ai dati contenuti nei test di
ruolo e specialistico svolti nel 1998, nonché al relativo verbale di esame;
b) accoglie il ricorso nei termini di cui in
motivazione per quanto concerne la richiesta di ottenere la conferma
dell’esistenza e la comunicazione dei dati personali contenuti negli altri
documenti indicati dal ricorrente;
c) ordina, per l’effetto, a Telecom Italia
S.p.A. di corrispondere in tal senso alla richiesta dell’interessato entro il
15 febbraio 2001, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data
all’Ufficio del Garante.
Roma, 11 gennaio 2001
Decisioni Garante del 12
giugno 2000, del 19 dicembre 2001 e del 30 settembre 2002 su giudizi e note di qualifica conservate nel fascicolo personale
o in altri archivi strutturati
I
Garante
per la protezione dei dati personali,
decisione del 12 giugno 2000 – Pres.
Rodotà – Rel. Santaniello – Segr. gen. Buttarelli - Marcon c. Telecom Italia SpA.
Decisione del garante per la
privacy in tema di dati personali nel rapporto di lavoro – Spettanza al
dipendente della consegna degli attestati dei corsi professionali effettuati,
dei giudizi e delle note di qualifica, delle polizze a suo favore e degli altri dati personali comunque conservati dall’azienda nel
fascicolo personale – Soggezione a sanzione penale, ex art. 37 l. n. 675/’96,
in caso di inosservanza.
L’azienda che custodisca
nei propri archivi o fascicoli personali dei dipendenti le loro informazioni personali è tenuta su richiesta degli stessi, ai sensi
dell’art. 13 della legge n. 675/’96, a
metterle a disposizione e a fornirne comunicazione al dipendente che l’abbia espressamente
richieste, ivi inclusi, gli attestati afferenti ai corsi di formazione
professionale, i giudizi e le note di qualifica, le assicurazioni contratte in
corso di rapporto e quant’altro costituisca dato personale ai sensi di legge,
incorrendo in caso di inosservanza delle prescrizioni statuite con la presente decisione nella sanzione penale da
3 mesi a 2 anni di reclusione, ai sensi dell’art. 37 legge n. 675/96 (1).
(Fatto e diritto):
Nella riunione odierna, con la
partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell’ing. Claudio
Manganelli, componenti, e del dott. Giuseppe Buttarelli, segretario generale;
VISTO il provvedimento
del 1° dicembre 1999,
con il quale il garante ha dichiarato, ai sensi dell’art. 20 d.p.r. n.
501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso presentato dal signor Luca Marcon, nei
confronti di Telcom Italia SpA;
VISTA la documentazione in
atti e, in particolare, le note allegate in copia al presente provvedimento,
con le quali il ricorrente ha manifestato le proprie perplessità in ordine alla
completezza dei dati custoditi nel proprio fascicolo personale, messo a
disposizione dalla predetta società il 28 dicembre 1999, con riferimento alla documentazione
relativa ai corsi di formazione frequentati, alla “polizza infortuni extra”, nonché, in maniera particolare,
all’assenza (in determinati periodi) o all’incompletezza (per la fase più
recente) di documenti relativi ai giudizi e alle valutazioni espresse
sull’interessato in sede di valutazione annuale;
CONSIDERATO che la
dichiarazione di non luogo a procedere adottata dal Garante è stata effettuata
solo sul presupposto che la società corrispondesse all’istanza di accesso ai
dati personali a suo tempo presentata dal sig. Marcon e facesse visionare al
ricorrente i dati personali relativi all’intero corso della sua carriera
lavorativa;
CONSIDERATO che la
Telecom Italia SpA,
la quale non risulta aver impugnato il provvedimento nei termini di legge, è
tenuta a dare piena attuazione al provvedimento a pena di sanzione penale (v.
art. 37 della legge n. 675/1996), corrispondendo alle richieste del ricorrente
e mettendo a sua disposizione tutti i
dati personali dello stesso comunque conservati nei diversi archivi della
società (anche in sede diversa da quella di Mestre), in relazione non solo ai dati
identificativi o comunque di tipo oggettivo, ma anche ai dati personali
contenuti in giudizi e note di qualifica;
VISTI gli articoli 13, 29 e 37
della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.p.r. 31
marzo 1998, n. 501;
VISTO in particolare l’art.
20, comma 11, del medesimo d.p.r. n. 501/1998 e riservata l’adozione di
immediati provvedimenti ai sensi di tale articolo, nonché l’eventuale
trasmissione degli atti alla competente autorità giudiziaria;
VISTE le osservazioni
dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 7, comma 2,
lettera a) del d.p.r. 31 marzo 1998, n. 501;
RELATORE il prof. Giuseppe
Santaniello;
II
Garante per la protezione dei dati personali, decisione del 19 dicembre 2001 – Pres.Rodotà – Rel. Santaniello – Segr. gen. Buttarelli - Ric. Marcon.
Dati
personali (incluse valutazioni, giudizi e note di qualifica) detenuti dal
datore di lavoro in cartella personale ed in archivi cartacei o
informatizzati – Diritto del lavoratore alla comunicazione per
estrazione, e nel caso, di difficoltà, alla visionatura o fotocopiatura,
in via diretta, tramite delegato e/o con l’assistenza di persona di
fiducia.
Per
effetto dell'ampia definizione di dato personale introdotta
dalla direttiva comunitaria
n. 95/46/CE e dall'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n- 675/1996,
la legge n. 675/1996 è applicabile non solo ai dati personali di tipo
oggettivo, ma anche ad informazioni personali contenute nell'ambito dì
valutazioni soggettive, riportate in supporti di vario tipo (sia cartaceo,
sia automatizzato), conservate o meno in archivi strutturati.
L’art
13 l. n. 675/’96 e l'art.
17 del d.P.R, n 501/1998 non prevedono il necessario rilascio di copie di
atti ed obbligano, più precisamente, il titolare o il responsabile del
trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti i dati personali
detenuti su supporto cartaceo o informatico, che riguardano il
richiedente, e a riferirli a quest’ultimo con modalità idonee a
renderli agevolmente comprensibili. L'accesso,
quindi, non obbliga ad esibire o a copiare interamente ogni singolo atto,
ma rende piuttosto necessario estrarre dagli atti e dai documenti tutte le
informazioni di carattere personale relative all'interessato (cfr.
provvedimento del Garante del 23 giugno 1998, in
Bollettino del Garante n. 5, pag. 20).
Solo quando l'estrazione di tali dati risulti particolarmente
difficoltosa, l'adempimento alla richiesta di accesso può avvenire anche
tramite l'esibizione e/o la consegna in copia della documentazione.
Essendo stata manifestata, nel caso di specie, dalla Società la
disponibilità a consentire la diretta visione da parte del ricorrente
della “cartella personale” presso gli uffici aziendali,
dalla
stessa l'interessato potrà visionare ed estrarre eventualmente copia dei
dati personali che lo riguardano, anche avvalendosi di persona a ciò
delegata (art. 20, comma 2, del d.P.R.
n. 501/1998) o facendosi assistere da persona di sua fiducia (art. 20,
comma 4, d.P.R. cit.), con la conseguenza che per tale aspetto delle
richieste non si adotta provvedimento ordinativo.
Si
fissa invece il termine congruo del 28 febbraio 2002, per corrispondere da
parte della Società alle richieste del ricorrente (non ancora assolte) di
conoscere dati personali (non inseriti nella “cartella personale”)
altrove detenuti, così come di conoscere gli estremi identificativi del
titolare e del responsabile del trattamento dati, nonché di ottenere la
comunicazione dell'origine, della logica e della finalità del trattamento
dei dati stessi.
In
data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente,
del prof Giuseppe Santaniello, vice presidente,
del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
esaminato
il ricorso presentato dal Síg. Luca
Marcon
nei
confronti della Soc……. .
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;
PREMESSO:
Il
ricorrente, dipendente della Soc.……., lamenta di non avere ricevuto
riscontro ad una serie di richieste avanzate ai sensi dell'art. 13 della
legge n. 675 con le quali aveva chiesto di conoscere gli estremi
identificativi del medesimo titolare e del “responsabile,
se designato..., la natura ... l'origine,
la logica e la finalità su
cui si basa" il
trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché di avere accesso
a tutti i dati detenuti dal citato titolare. Ciò con riferimento anche a
giudizi e valutazioni espressi in molteplici occasioni (di cui viene
fornito un elenco esemplificativo) dall'indicato titolare del trattamento.
Con
il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675
l'interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a
carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.
All'invito
ad aderire spontaneamente
alle richieste del ricorrente, formulato da questa Autorità con nota n.
13319 del 27 dicembre 2001, il titolare del trattamento ha risposto con
nota anticipata via fax il
6 dicembre 2001 con la quale ha trasmesso copia di una lettera, datata
12 novembre 2001, nella quale la Soc…….
segnalava la disponibilità a far visionare all'interessato la
cartella personale presso gli uffici di Venezia Mestre.
CIO'
PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il
ricorso verte sull'accesso al complesso dei dati personali di un
dipendente detenuti dal relativo datore di lavoro, riferiti all'intera
carriera professionale, nonché sulla richiesta di ottenere alcune notizie
sul loro trattamento, avanzata con apposita istanza ex art. 13 della legge
n. 675.
Per
effetto dell'ampia definizione di dato personale introdotta dalla direttiva comunitaria
n. 95/46/CE e dall'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n- 675/1996,
la legge n. 675/1996 è applicabile non solo ai dati personali di tipo
oggettivo, ma anche ad informazioni personali contenute nell'ambito dì
valutazioni soggettive, riportate in supporti di vario tipo (sia cartaceo,
sia automatizzato), conservate o meno in archivi strutturati.
I dati
oggetto della richiesta di accesso in questione rientrano in tali
categorie ed è pertanto legittima la richiesta dell'interessato di
venirne a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675.
Il
citato art 13 e l'art. 17 del d.P.R. n 501/1998 non prevedono il
necessario rilascio di copie di atti ed obbligano, più precisamente, il
titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri
archivi e documenti i dati personali detenuti su supporto cartaceo o
informatico, che riguardano il richiedente, e a riferirli a quest’ultimo
con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili. L'accesso,
quindi, non obbliga ad esibire o a copiare interamente ogni singolo atto,
ma rende piuttosto necessario estrarre dagli atti e dai documenti tutte le
informazioni di carattere personale relative all'interessato (cfr.
provvedimento del Garante del 23 giugno 1998, in
Bollettino del Garante n. 5, pag. 20).
Solo
quando l'estrazione di tali dati risulti particolarmente difficoltosa,
l'adempimento alla richiesta di accesso può avvenire anche tramite
l'esibizione e/o la consegna in copia della documentazione (cfr. il
provvedimento del Garante dell’ 11 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, pag. 23).
Nel
caso di specie, il titolare del trattamento ha posto a disposizione con
nota raccomandata A/R del 12 novembre 2001 la sola “cartella personale”
del ricorrente, senza peraltro precisare, come pure dovuto, se in essa vi
siano contenuti tutti i dati cui l'interessato ha chiesto di accedere, ed
in particolare quelli di natura personale contenuti nella richiesta ai
sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996.
In
relazione della disponibilità manifestata dal titolare del trattamento
può essere quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi
dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, limitatamente ai dati
personali contenuti nella predetta “cartella personale”, dalla quale
l'interessato potrà visionare ed estrarre eventualmente copia dei dati
personali che lo riguardano, anche avvalendosi di persona a ciò delegata
(art. 20, comma 2, del d.P.R.
n, 501/1998) o facendosi assistere da persona di sua fiducia (art. 20,
comma 4, d.P.R. cit.).
Il
ricorso deve essere invece accolto:
a)
per quanto riguarda gli eventuali altri personali relativi al
ricorrente, ed in particolare quelli di natura personale indicati nella
menzionata richiesta ai sensi dell'art. 13, non contenuti nella “cartella
personale” offerta in visione con la suindicata nota datata 12 novembre
2001;
b)
in riferimento alle richieste di conoscere gli estremi
identificativi del titolare e del responsabile del trattamento (se
designato), nonché di essere informato sull'origine dei dati trattati,
sulla logica e sulle finalità del trattamento.
Rispetto a tali istanze, specificamente previste dall'art. 13,
comma 1, della legge n. 675, la Soc……. non ha fornito all'interessato
elementi di riscontro che dovranno pertanto essere comunicati allo stesso
entro un termine che appare congruo fissare al 28 febbraio 2002.
Considerata
la mancanza di un tempestivo e completo riscontro alle richieste
dell'interessato, va posto a carico della Soc…….. l' ammontare
delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura
forfettaria di lire 300.000, di cui lire
50.000 per diritti di segreteria, tenendo conto degli adempimenti connessi
appunto alla redazione e presentazione del ricorso.
PER
QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
a)
dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20,
comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per quanto riguarda i dati personali
contenuti nella “cartella personale” del ricorrente, nei termini
di cui in motivazione;
b)
accoglie il ricorso in riferimento alla richiesta dell'interessato
di conoscere gli eventuali altri dati di carattere personale che lo
riguardano, nei termini di cui in motivazione;
c)
accoglie il ricorso per quanto riguarda altresì la richiesta di
conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del
trattamento, nonché di ottenere la comunicazione dell'origine, della
logica e della finalità del trattamento dei dati stessi;
d)
ordina alla Soc………. di corrispondere alle richieste di cui ai
punti b) e c) del presente dispositivo entro il 28 febbraio 2002, dando
conferma di tale adempimento entro la stessa data all'Ufficio del Garante;
e)
determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n.
501/1998, nella misura forfettaria di lire 300.000, di cui lire 50.000 per
diritti, l'ammontare delle spese e dei diritti posti a carico del titolare
del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente in favore del
ricorrente.
Roma,
19 dicembre 2001
III
Decisione
del Garante Privacy del 30 settembre 2002- Pres. Rodotà – Rel. Rasi –
L. Marcon c. Telecom Italia SpA
Il
lavoratore ha il diritto dì ottenere l'integrazione dei dati personali
detenuti dal datore di lavoro con documenti ulteriori, che attestino
valutazioni di merito; in ogni caso, resta salva la discrezionalità del
datore circa le modalità di utilizzo di dette integrazioni.
In
data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente,
del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e
del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
ESAMINATO
il ricorso presentato dal sig. Luca Marcon
nei
confronti di
VISTA
la documentazione in atti;
VISTI
gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18,
19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
VISTE
le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE
il prof. Gaetano Rasi;
PREMESSO:
Il
ricorrente, dipendente di Telecom Italia S.p.A., lamenta di non avere
ricevuto idoneo riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13
della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di conoscere gli estremi
identificativi, completi e aggiornati, del medesimo titolare, nonché
l'origine, la logica e le finalità del trattamento dei dati personali che
lo riguardano (in particolare di quelli contenuti nelle c.d. "schede
dì valutazione delle prestazioni”) e di accedere ad alcuni documenti,
specificamente elencati, ritenuti in possesso del titolare del trattamento.
Con
la medesima istanza ex art. 13, l'interessato ha anche chiesto di
integrare la documentazione contenuta nel fascicolo personale con tre
documenti contenenti annotazioni di apprezzamento per il lavoro dallo stesso
svolto presso la società - allegati all'istanza medesima - e di apporre
sulle schede di valutazione che lo riguardano un'annotazione di cui indicava
il testo nell'istanza medesima.
Con
il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675 l'interessato
ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare
del trattamento le spese del procedimento.
All'invito
ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato da questa
Autorità ai sensi dell'ari. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del
trattamento ha risposto con note depositate il 13 e il 24 settembre 2002,
nelle quali ha dichiarato di:
-
aver già "assicurato l'accesso ai documenti relativi ai dati
personali del sig. Luca Marcon, nonché l'opportunità di estrarne
copia" anche a seguito di un precedente ricorso presentato
dall'interessato a questa Autorità;
-
avergli fornito indicazioni in merito al titolare e al responsabile del
trattamento, nonché all'origine, alla logica e alle finalità del
trattamento effettuato e alle schede di valutazione, in ordine alle quali ha
inviato all'interessato "un prospetto illustrativo (...) dei criteri
di valutazione"adottati;
-
non essere "in possesso dei numerosissimi documenti di cui il sig.
Luca Marcon (...) ha rivendicato la messa a disposizione", e di
ritenere "singolare l'istanza volta ad aggiornare, rettificare o
integrare i dati personali" detenuti dalla società attraverso
l'acquisizione al fascicolo personale relativo allo stesso di "documenti
che Telecom Italia S.p.A. non è tenuta a conservare" e che,
comunque (come da nota inviata al ricorrente in data antecedente al
ricorso), tali documenti sono stati conservati dalla società "in
funzione della loro allegazione all'istanza del 6/7/2002";
-
ritenere
"la richiesta tesa all'apposizione, sulle schede di valutazione, di
una specifica annotazione (...) assolutamente estranea alle prescrizioni e,
quindi, alle finalità della legge 675/1996", essendo tale
annotazione volta a contestare le modalità e i criteri "che
ispirano il sistema di valutazione dei dipendenti".
Il
ricorrente ha replicato con note inviate via fax in data 13, 20, 23, 24, 25
e 27 settembre 2002, dichiarandosi insoddisfatto per quanto non fornito dal
titolare del trattamento e contestando, in particolare, la liceità del
trattamento effettuato attraverso le c.d. schede di valutazione, nella parte
in cui esse raffrontano gli "obiettivi conseguiti" dal lavoratore
nel corso dell'anno a "obiettivi assegnati e/o aree di responsabilità"
dei quali nessuna indicazione viene previamente fornita allo
stesso.
CIO'
PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il
ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato dal datore di
lavoro e riferiti alla carriera professionale di un dipendente.
Con
il ricorso, che segue altri due ricorsi esaminati da questa Autorità nei
confronti del medesimo titolare di trattamento con provvedimenti del 1
dicembre 1999 e 19 dicembre 2001, ed aventi ad oggetto l'accesso al
complesso di dati relativi alla carriera lavorativa, viene formulata
specifica istanza in relazione a tre profili e precisamente:
-
all'accesso ad alcuni documenti puntualmente individuati che non
risulterebbero presenti nel fascicolo personale relativo al ricorrente (cui
il titolare del trattamento ha consentito l'accesso in ottemperanza a quanto
disposto da questa Autorità in occasione dei due precedenti ricorsi);
-
all'integrazione della documentazione contenuta nel fascicolo personale;
-
all'integrazione delle schede di valutazione predisposte dal datore di
lavoro e relative al ricorrente con un'annotazione
- che lo stesso formula
integralmente - nella quale si dovrebbe attestare che i c.d. "obiettivi
assegnati e/o aree di responsabilità"sarebbero stati posti a
conoscenza dell'interessato solo contestualmente alla comunicazione formale
della valutazione complessiva del lavoro svolto.
In
ordine alle prime due richieste del ricorrente va dichiarato non luogo a
provvedere ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998. A seguito del
ricorso il titolare del trattamento ha infatti comunicato all'interessato
(con dichiarazione della cui veridicità lo stesso risponde anche sul piano
penale: art. 37 bis legge n. 675/1996, "Falsità nelle
dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di non detenere i
documenti indicati nell'istanza di accesso ex art. 13 della legge n.
675/1996, dichiarando che "non tutti i documenti che interessano il
(singolo) dipendente vengono conservati" e confermando di aver
messo a disposizione le informazioni personali del ricorrente in occasione
degli accessi ai dati dallo stesso già effettuati.
In
merito alla seconda istanza, volta a far integrare i documenti contenuti nel
fascicolo personale del ricorrente, Telecom Italia S.p.A. ha comunicato di
averne acquisito copia, elencando i documenti in oggetto tra quelli
contenuti nel fascicolo medesimo. Deve rilevarsi infatti la sussistenza del
caso di specie, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. e), della legge n.
675/1996, del diritto dell'interessato ad ottenere l'integrazione dei dati
personali detenuti dal datore di lavoro con documenti ulteriori che
attestino, come nel caso di specie, talune valutazioni di merito. Ciò
ferina restando la sfera di discrezionalità riconosciuta al datore di
lavoro in ordine alle modalità di utilizzo di dette integrazioni.
Il
ricorso va invece dichiarato inammissibile in ordine alla richiesta relativa
all'integrazione delle schede di valutazione con l'annotazione predisposta
dal ricorrente medesimo. L'integrazione richiesta non può infatti
configurarsi come integrazione dei dati personali dell'interessato dal
momento che l'annotazione in questione fa riferimento esclusivamente ad
alcune circostanze relative al procedimento interno per la valutazione del
personale per le quali l'interessato conserva peraltro il diritto di far
valere ogni eventuale diritto in sede giudiziaria.
In
relazione alla sequenza dei rapporti intercorsi tra le parti a seguito delle
richieste ai sensi dell'art. 13 e al tenore dei riscontri forniti,
sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.
a)
dichiara inammissibile la richiesta di integrare le schede di valutazione
relative all'interessato con l'annotazione dallo stesso predisposta;
b)
dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20,
comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle altre richieste;
e) dichiara compensate le spese fra le parti.
Roma,
30 settembre 2002
IL PRESIDENTE: Rodotà
IL
RELATORE: Rasi
IL
SEGRETARIO GENERALE: Buttarelli
Con la
prima decisione in questione il Garante
della privacy ha riconosciuto il diritto del dipendente di ottenere dal
datore di lavoro tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e
con la seconda i "dati personali" comunque conservati altrove (archivi
strutturati e simili).
Un lavoratore si era rivolto al Garante per chiedere che
gli fossero comunicati dal suo attuale datore di lavoro tutti i dati
posseduti da questo ed in particolare i giudizi e le note di qualifica personali. Nonostante l’invito del Garante all’azienda di fornire tale
documentazione, il datore di lavoro aveva consegnato al dipendente solo
parte dei dati in suo possesso. Su richiesta del lavoratore il Garante ha
ribadito l’obbligo del datore di lavoro di comunicare tutti gli atti
riguardanti l' impiegato ed in particolar modo quelli relativi agli attestati
professionali, alle note di qualifica e alle assicurazioni contratte a favore
del dipendente. Tali informazioni sono, infatti, da intendersi come veri e
propri dati personali, nei cui confronti l’individuo può esercitare vari
diritti tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento quali dati esso
possegga e di farsi indicare dallo stesso le finalità e modalità delle
operazioni effettuate sugli stessi.
Il Garante ribadisce il proprio avviso – espresso nella decisione del 2 giugno 1999, in Lavoro
e Previdenza Oggi 1999, 1474 con commento di Meucci, Al bando le
tecniche oscurantiste nella gestione del rapporto di lavoro, ivi 1314 e ss.
- secondo cui anche la valutazioni che
contribuiscono a formare il giudizio annuale di un dipendente (le cosiddette
note di qualifica) sono dati personali e devono essere messe a disposizione del
lavoratore che ne faccia richiesta. In senso diverso si è espresso il
Tribunale di Fermo, giudice unico, del 26 ottobre 1999 (in Not. giurisp. lav.
1999, 626) a seguito di ricorso della Cassa di risparmio di Fermo, giustappunto
in opposizione alla sopracitata decisione del Garante del 2 giugno 1999, ove il
magistrato ha stabilito che la “valutazione delle prestazioni” non
costituirebbe “dato personale”, in quanto priva dei caratteri della oggettività
e connotata invece da quelli della
soggettività, con la conseguenza, secondo il Tribunale in questione, che “forma
dato personale la valutazione finale del dipendente attribuita dal datore di
lavoro – cioè a dire il solo giudizio sintetico, n. d. r. – ma non le
operazioni effettuate al fine di giungere alla valutazione complessiva finale,
anche se contengono valutazioni”.
Riconfermando invece il proprio orientamento, il Garante
afferma – nella decisione in questione – l’obbligo di consegna al lavoratore
non solo “dei dati identificativi o comunque di tipo oggettivo, ma anche dei
dati personali contenuti in giudizi e note di qualifica”.
L’obbligo di consegna è, quindi, la conseguenza
dell’esercizio di uno specifico diritto previsto dalla legge sulla privacy a
favore dell’interessato. L’articolo 13 della legge, infatti, afferma il diritto
di chiunque a conoscere gratuitamente i dati che lo riguardano che siano in
possesso di altre persone, nonché il potere di correggerli se errati, di
integrarli, aggiornarli o di chiederne la cancellazione se sono trattati in
violazione di legge. L’accesso alle informazioni possedute dal datore di lavoro
permetterà al dipendente non solo di attestare la sua preparazione
professionale per la ricerca di eventuali nuove occupazioni, ma eventualmente anche di attivare
o meglio documentare ricorsi giurisdizionali per torti subiti. Qualora il
datore di lavoro continui a non fornire al dipendente le informazioni da
questo richieste, potrebbe essere condannato – ex art. 37 l. n. 675/’96 – dai 3
mesi ai 2 anni di carcere per mancata osservanza del provvedimento del Garante.
Decisione Garante del 2 giugno 1999 sulle note di qualifica
Garante per la protezione
dei dati personali, decisione 2 giugno 1999
- Pres. Rodotà - Rel. De Siervo - (Le parti in causa sono
state omesse per garanzia di anonimato, n.d.r.)
Decisione del Garante per la protezione dei dati personali
in tema di note di qualifica nel rapporto di lavoro ~ Rientrano nella nozione
di "dato personale" di cui alla legge n. 67511996 - Conseguente
diritto di accesso ad esse del valutato, con facoltà di richiedere la
correzione per quanto concerne i fatti obiettivi dei rapporto di lavoro
risultanti inveritieri e di integrazione, con opposizione di note o
precisazioni marginali, per quanto concerne le considerazioni di tipo
soggettivo e discrezionale dell'azienda (Nota
a commento di Mario Meucci su Lavoro e previdenza
Oggi 1999, a pagina
1315)
L'espressione
"qualunque informazione " contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera c) della
legge n. 67511996 vuole evidentemente attribuire alla nozione di "dato personale" la massima ampiezza, comprendendo
anche ogni notizia, informazione o
elemento che abbia un'efficacia informativa tale da fornire un contributo
aggiuntivo di conoscenza rispetto ad un soggetto identificato o
identificabile. E ciò in riferimento
sia ad informazioni oggettivamente
caratterizzate (suscettibili di una verifica e di un sindacato obiettivo), sia
a descrizioni, giudizi, analisi o ricostruzioni di profili personali
(riguardatiti attitudini, qualità, requisiti o comportamenti professionali) che
danno origine a stime e opinioni di natura soggettiva finalizzate anche ad una valutazione complessiva del soggetto
interessato.
Le note di
qualifica (o note caratteristiche) utilizzate dalle aziende a fini gestionali - e,
talora, procedimentalizzate nei contratti collettivi di lavoro possiedono le caratteristiche
di cui sopra, essendo strutturate da giudizi (più o meno discrezionali) basati tuttavia su fatti o comportamenti
storicamente determinati compiuti dai
lavoratori valutati. Pertanto le stesse
- a conclusione della procedura di valutazione e quindi non in itinere, cioè a
dire non nelle fasi di preparazione
delle note di qualifica o delle schede di valutazione - sono accessibili agli
interessati ai sensi della legge n. 675 quali "dati personali ", con la precisazione che
per i fatti obiettivi (ad esempio numero delle pratiche, giorni di assenza, ecc.) può essere esercitato dai
lavoratori il diritto di correzione,
mentre per le considerazioni di tipo soggettivo e discrezionale pure presenti
nei "giudizi " e nelle "valutazioni " può essere attivato
il diverso diritto di integrazione dei dati, che potrà eventualmente
concretizzarsi nell'apposizione di note o precisazioni marginali, ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettera c) n. 3) della stessa legge.
Il Garante per la protezione dei dati del prof. Stefano Rodotà, presidente, personali in
data odierna, in presenza del
prof. Giuseppe Santaniello, vice
presidente, del prof. Ugo De Siervo e
dell'ing. Claudio Manganelli componenti
e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale; esaminati i ricorsi presentati da nei confronti
dell'Azienda... (1) , considerato che i ricorsi fanno riferimento all'esercizio
dei diritti dell'articolo 1 3 della legge n. 67511996 in riferimento ad una
medesima fattispecie e che possono essere perciò esaminati congiuntamente anche
in considerazione dell'identità delle argomentazioni addotte a loro sostegno;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal Segretario
generale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.P.R. 31 marzo
1998, n. 501; Vista la documentazione in atti; Relatore il prof. Ugo De Siervo;
PREMESSO - l. I ricorrenti, dipendenti, dell'Azienda
lamentano di aver ricevuto un riscontro parziale alle richieste di accesso ai
propri dati personali avanzate ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 675 nei
confronti dell'Azienda... in qualità di datore di lavoro.
Più specificatamente ai medesimi dipendenti non sarebbero
state comunicate le argomentazioni e le valutazioni che sostanziano il giudizio
espresso nei loro confronti (ottimo, buono, mediocre, insufficiente, ecc.), il
solo che venga reso noto ogni anno a ciascun dipendente.
In effetti, anche in risposta all'invito ad aderire
spontaneamente alle richieste dei ricorrenti ... ha risposto l'Azienda ...
asserendo che l'ambito di applicazione della legge n. 675 concerne i "dati
personali, cioè le informazioni relative alla persona e non già le
valutazioni". L'Azienda ... ha
fatto presente che il contratto dei dipendenti... prevede l'obbligo per le
aziende... di fornire una motivazione sintetica nel solo caso in cui al
dipendente venga attribuita la qualifica di "insufficiente", e che la
notifica della motivazione può essere altresì richiesta dal dipendente cui sia
stata attribuita una qualifica inferiore a quella dell'anno precedente; ha
inoltre evidenziato che nei confronti dei giudizi sintetici è sempre possibile,
però, esperire un ricorso interno in doppio grado e adire poi l'autorità
giudiziaria.
A giudizio dell'Azienda ... l'attribuzione delle note di
qualifica presuppone "un procedimento valutativo, con risvolti
contenziosi, le cui motivazione sono conservate dall'Azienda ... cui in realtà
appartengono"; né rileverebbe affermare che "i giudizi possono
basarsi su resoconti, asseritamente inveritieri, trattandosi se mai di giudizi
in itinere, a livello inferiore, o
intermedio, quindi non di dati, e non rientrando la loro formulazione in
nessuna nozione di trattamento".
Dal canto loro, i ricorrenti hanno sottolineato che la
Azienda ... non ha mai negato l'esistenza del tipo di dati da essi richiesti,
ed ha solo opposto che tali giudizi sarebbero caratterizzati "da una
presunta riservatezza tale da impedirne la comunicazione all'interessato".
I medesimi ricorrenti hanno inoltre posto in luce all'Azienda ... come il
concetto di dato personale di cui all'articolo 1 della legge n. 675/1996 debba
estendersi "a qualsiasi informazione richiesta ed ottenuta dal vertice
dell'Azienda ... sul conto di ogni lavoratore subordinato". Una conoscenza
integrale di tali dati da parte dei dipendenti sarebbe quindi, a giudizio dei
ricorrenti, una condizione necessaria per evitare che l'Azienda... possa
"mantenere o rinnovare ... per il futuro giudizi ingiusti e
discriminatori".
Le posizioni espresse dalle parti sono state ribadite nel
corso dell'audizione svoltasi il ... .
In tale occasione i ricorrenti hanno nuovamente contestato
la tesi sostenuta dalla Azienda... rispetto ai dati in questione. A loro giudizio, le note di qualifica
sarebbero senza dubbio informazioni di carattere personale, "in quanto
questi dati concorrono a fornire una rappresentazione di aspetti personali
degli interessati". Fra di essi
figurano, peraltro, sia valutazioni soggettive, sia rilievi oggettivi come ad
esempio il riferimento a fatti o ad avvenimenti verificatisi sul luogo di
lavoro. Inoltre, i "motivi" o
le "valutazioni" su cui si controverte corrisponderebbero"alla
percezione diretta, più o meno circostanziata nei dettagli, che i titolari
degli uffici hanno del comportamento dei propri subalterni. Se così non fosse la valutazione dell'Azienda
... non poggerebbe su nulla che possa essere riferito alla realtà storica del
rapporto di lavoro".
Il titolare del trattamento ... ha ribadito invece che
esistono non tanto informazioni, quanto "giudizi che l'Azienda ... è
tenuta ad esprimere e a comunicare anche i vista del successivo procedimento
contenzioso"; non sarebbe quindi possibile fare "il processo alle
valutazioni, delle quali l'Azienda ... risponde ove vengano impugnate nelle
sedi competenti, come da giurisprudenza costante".
In occasione della citata audizione le parti hanno peraltro
espresso il loro assenso, così come previsto dall'articolo 20, comma 8, del
D.P.R. n. 501/1998, ai fini di una proroga di venti giorni del temine per la
decisione sul ricorso, riservandosi di produrre ulteriori memorie e documenti.
1 ricorrenti hanno poi inviato al Garante una serie di documenti relativi ad
una causa di lavoro che aveva interessato una dipendente della Azienda... . La
motivazione comunicata a tale dipendente per l'anno solare di riferimento poggiava
su un evento circostanziato e storicamente determinato, e ciò smentirebbe la
tesi di controparte "secondo cui anche le così dette motivazioni
supportanti la nota di qualifica consisterebbero in ogni caso di mere generiche
valutazioni non passibili di riscontro oggettivo".
A parere dei medesimi ricorrenti, le motivazioni poste a base
del giudizio sintetico, quand'anche fossero formulate in modo "soggettivo,
generico e privo di riferimenti obiettivi" avrebbero comunque natura di
dato personale e come tali potrebbero essere oggetto di una richiesta di
accesso ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 675/1996. In senso opposto, l'Azienda... ha
ulteriormente evidenziato, citando a supporto della propria tesi alcune massime
giurisprudenziali, come gli odierni ricorsi mirino in realtà a conoscere e
sindacare i motivi dei giudizi formulati sui dipendenti, mentre "le
motivazioni dei giudizi possono essere chieste, e in determinati casi devono
direttamente essere fornite dall'Azienda... nell'apposito procedimento previsto
dal contratto collettivo". La Azienda... ha altresì evidenziato come la
compilazione delle note caratteristiche non costituisce di per sé
"informazione relativa alla persona e quindi dato o complesso di dati ...
e tanto meno loro trattamento ... suscettibile di intervento protettivo del
Garante e oggetto di un diritto di comunicazione all'interessato, o magari di
rettificazione ad istanza dello stesso, se non, rispettivamente, nei termini
delle già ricordate disposizioni dello stesso contatto collettivo o a seguito
di impugnativa ed eventuale annullamento giudiziale". Viene infine rimarcato, ancora una volta che
l'Azienda... "non può essere obbligata anche a rivelare i giudizi
intermedi in itinere, i cui
compilatori o revisori non operano in contraddittorio con l'interessato".
Nel corso della seconda audizione, tenutasi il... le parti
hanno ribadito le proprie posizioni. I
ricorrenti hanno fatto poi notare come la giurisprudenza citata dalla Azienda
... "è concorde nel ritenere che la nota di qualifica può essere soggetta
al sindacato di legittimità. Se ne deve
dedurre che essa deve fondarsi su elementi abbastanza "obiettivi" e
non solo su "valutazioni meramente soggettive"
L'Azienda ... ha infine fornito copia di una sentenza del
pretore di ... relativa alla vicenda della dipendente della Azienda... alla
quale si sono riferiti i ricorrenti.
Per ribadire le proprie tesi, ha poi prodotto un modello per la
compilazione delle schede di valutazione "da cui emerge che vi devono
essere riportati solo i dati notori e per altro verso messi a disposizione
degli interessati, relativi alla semplice identificazione degli stessi. Inoltre vi sono dei punteggi, proposti dai
capi servizio, in base ai quali viene comunque discrezionalmente formulato dal
direttore generale il giudizio poi comunicato all'interessato". t- stato
altresì precisato che "non possono considerarsi dati personali tutti i
dati o i documenti aziendali solo perché in qualche modo riferibili ad uno o
più dipendenti, nel qual caso tutti dovrebbero essere oggetto di
comunicazione". Secondo
l'Azienda..., dovrebbe essere da ultimo considerato che i giudizi in questione
non vengono formulati in contraddittorio con il soggetto interessato e che la
loro segretezza è condizione indispensabile per assicurare la libertà di
giudizio dei relativi estensori.
Ciò premesso, il Garante osserva:
2. I ricorsi
presentati, di contenuto pressoché identico, sono ammissibili ai sensi
dell'articolo 29 della legge n. 675/1996 e sono fondati.
Quanto alla ventilata obiezione dell'Azienda..., che ha
accennato al fatto che i ricorsi siano stati reiterati prima della decorrenza
del termine di 90giorni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), n. 1 del
la legge n. 67511996, si deve osservare che, in realtà, la richiesta dei
ricorrenti di conoscere le valutazioni che li riguardano era stata formulata
già nella richiesta di accesso ai dati personali del... , che è risultata in
parte inevasa, sicché il limite normativo attinente alla reiterazione delle
richieste di accesso non può considerarsi preclusivo, nella fattispecie, dei
diritti dei ricorrenti.
Apparendo pacifiche l'esistenza e l'utilizzazione dei dati
di cui si controverte, nonché la ritualità delle istanze di accesso, il tema
centrale della controversia risiede nella natura giuridica delle note di
qualifica agli effetti dell'applicazione della legge n. 67511996.
Per valutare la fondatezza della richiesta di accesso ai
dati personali avanzata dai ricorrenti, occorre prendere le mosse dalla nozione
di "dato personale" che la legge n. 675/1996 ha derivato dalla
direttiva comunitaria n. 95/46/CE e dalla Convenzione n. 108/1981 del Consiglio
d'Europa ratificata con legge n. 98/1989.
L'articolo l, comma2, lettera c), della legge n. 675/1996
definisce come dato personale "qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale".
L'espressione "qualunque informazione" vuole
evidentemente attribuire alla definizione di "dato personale" la
massima ampiezza, comprendendo anche ogni notizia, informazione o elemento che
abbia un'efficacia informativa tale da fornire un contributo aggiuntivo di
conoscenza rispetto ad un soggetto identificato o identificabile. E ciò in riferimento sia ad informazioni
oggettivamente caratterizzate (suscettibili di una verifica e di un sindacato
obiettivo), sia a descrizioni, giudizi, analisi o ricostruzioni di profili
personali (riguardanti attitudini, qualità, requisiti o comportamenti
professionali) che danno origine a stime e opinioni di natura soggettiva
finalizzate anche ad una valutazione complessiva del soggetto interessato. Questo è orientamento comune nei diversi
Paesi dell'Unione Europea, che in via generale considerano le valutazioni
appunto come dati personali.
Conferme in questo senso possono essere tratte da
significative disposizioni contenute in documenti internazionali e da sentenze
della Corte di Cassazione. In
precedenti provvedimenti il Garante ha già avuto modo di esprimersi in questo
senso.
L'articolo 9 della Convenzione di applicazione dell'Accordo
di Schengen, ratificata con legge n. 338/1993, dispone che fra i dati
trattabili nell'ambito del Sistema d'informazione Schengen vi siano non solo
quelli obiettivi (cognome, nome, data e luogo di nascita, ecc.), ma anche
quelli relativi alla "linea di condotta da seguire", definita
evidentemente in base ad un giudizio contenente elementi di valutazione. Ugualmente, l'articolo 8 della Convenzione
Europol, ratificata con legge n. 93/1998, contempla fra i dati oggetto del
trattamento elementi sicuramente valutativi, quali i dati di persone che
"si può presumere ... che commettano reati per i quali l'Europol è
competente". Inoltre, l'articolo 1
del regolamento CE n. 1469/95 parla di trattamento di dati riguardanti
"operatori che presentano un rischio di inaffidabilità", in quanto
condannati per una frode comunitaria ai danni del ... o sospettati in base ad
un primo accertamento.
Il rapporto diretto tra valutazioni ed elementi obiettivi
nelle note di qualifica è esplicitamente sottolineato in diverse sentenze della
Corte di Cassazione (Sez. lav., n. 2252 del 27 febbraio 1995 e n. 884 del l'
febbraio 1996).
Si possono poi ricordare alcune decisioni dei Garante, come
quella del 21 dicembre 1998 (pubblicata nel bollettino,del garante
"Cittadini e società dell'informazione", n. 7, pagina 35), che ha
riconosciuto la natura di dato personale alla diagnosi medica, pur essendo
evidente che, per sua natura, essa non è caratterizzata da assoluta oggettività
e comprende a volte elementi valutativi o di prognosi di tipo
discrezionale. Ciò implica il diritto
dell'interessato, più volte riconosciuto da questa Autorità, di aver accesso
alle diagnosi mediche che lo riguardano.
Inoltre, nel parere del 16 febbraio 1999 (Bollettino n.7, pagina 10)
sono state fornite indicazioni sul significato di una particolare categoria di
dati personali (i dati "relativi allo svolgimento di attività
economiche" di cui all'articolo20, comma 1, lettera e)della legge n.
675/1962) sottolineandosi come la citata disposizione normativa faccia
riferimento non solo a dati oggettivi rinvenibili in documenti pubblici, ma
anche a giudizi ed indicazioni su attività finanziarie, produttive, ecc. che
sono il risultato, da una parte, di aggregazioni ed elaborazioni di dati
acquisiti da fonti pubbliche e, dall'altra, di valutazioni (caratterizzate da
ampia discrezionalità e soggettività) relative all'affidabilità, alla
solvibilità e alla capacità economica di determinati soggetti economici. Questo orientamento del Garante corrisponde
alla linea assunta da altre autorità europee, quale risulta, ad esempio, dalla
deliberazione n. 80-10 del l aprile 1980 della Commission Nationale de
l'Informatique e des Libertés francese.
Il citato rapporto delle note di qualifica con i profili
comportamentali del lavoratore rimanda quindi al riferimento, sottostante alle
note stesse, a fatti, atteggiamenti, situazioni determinate e storicamente
definite,: non affidate a giudizi puramente astratti ed avulsi dal riferimento
alla concreta attività contrattuale svolta dal dipendente.
Inoltre risulterebbe privo di ragionevolezza considerare
come dato personale il giudizio "ottimo", "buono", ecc.,
consentendo così pienezza di accesso ad una valutazione "allo stato
puro" e negarlo, invece, ai dati ben più analitici e spesso obiettivi sui
quali si forma il giudizio stesso. Ciò
a prescindere dal fatto che solo consentendo tali elementi di base il
lavoratore può valutare la congruità del giudizio sintetico emesso nei suoi
confronti e far valere i propri diritti secondo al normativa di
riferimento. Ciò salvo espliciti limiti
legislativi che riducano questa conoscibilità in particolari ordinamenti.
L'accesso dell'interessato alle valutazioni richiede
tuttavia alcune precisazioni sui diritti esercitabili dall'interessato
stesso. Tra gli elementi che concorrono
alla formazione del giudizio ve ne sono alcuni che hanno carattere obiettivo (ad
esempio, numero delle pratiche svolte, giorni di assenza), rispetto ai quali
può certamente essere esercitato il diritto di correzione. Tale diritto non
può, invece, essere attivato nei confronti delle considerazioni di tipo
soggettivo e discrezionale pure presenti nei "giudizi" e nelle
"valutazioni", legittimamente espressi nel quadro del rapporto di
lavoro o di altre simili situazioni.
Rispetto a tali profili potrà essere, invece, attivato
dall'interessato, qualora vi abbia interesse, il diverso diritto di
integrazione dei dati, che potrà eventualmente concretizzarsi nell'apposizione
di note o precisazioni marginali (articolo 13, comma 1, lettera c), n. 3). L'esercizio del diritto di accesso, ad ogni
modo, è subordinato al completamento della procedura di valutazione, e quindi
non può essere fatto valere nelle fasi di preparazione delle note di qualifica
o delle schede di valutazione. Qualora ciò sia possibile, il datore di lavoro
potrà prevedere misure idonee a tutelare la riservatezza dell'autore delle
valutazioni.
In questo quadro, la richiesta di accesso ai dati personali
avanzata dai ricorrenti ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 67511996, e
mirante ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati posseduti
al titolare del trattamento ... ivi compresi i giudizi, le valutazioni e
comunque gli altri elementi posti a base del giudizio sintetico espresso in
sede di note di qualifica annuali, deve considerarsi legittima e meritevole di
accoglimento. Pertanto la natura di
dati personali deve essere riconosciuta, nell'odierno provvedimento, ai giudizi
contenuti nell'apposita "scheda di valutazione degli impiegati, subalterni
ed ausiliari" (il cui modello è acquisito agli atti del procedimento) e in
altri, eventuali documenti analoghi o ad essa riferibili.
P.Q.M.
il Garante accoglie il ricorso e per l'effetto ordina al
titolare del trattamento ... di corrispondere, entro il 30 giugno 1999, alla
richiesta di accesso ai dati personali contenuti nella "scheda di
valutazione degli impiegati, subalterni ed ausiliari", dando conferma di
tale adempimento entro la stessa data anche all'Ufficio del Garante.
Nota
(1) Il presente ed i successivi spazi vuoti occupati dai puntini di omissione - riscontrabili nel corpo della decisione - costituiscono una misura dell'Ufficio (stampa) del Garante finalizzata a garantire l'anonimato (privacy) delle parti nella controversia decisa (N.d.r.).
Decisione del Consiglio di Stato, VI sez., 5 marzo 2002, n. 1303 - Rel. Garofoli - Poste Italiane (avv. Luigi Fiorillo, Angelo Clarizia) c. Pignataro (avv. Creaco, Spinoso)
La decisione - che può leggersi integralmente al seguente indirizzo:
http://serforma.it.omnint11.omnibit.it/lexfor02-1/2002-03/02-03-giu-cs-1303.asp - respinge il ricorso di Poste Italiane SpA (assertrice dell'inesistenza dell'obbligo di accesso alle schede di valutazione) e ne afferma la doverosità, in relazione al principio di imparzialità ex art. 97 Cost., così statuendo: «l'attività di elaborazione delle schede di valutazione personale utilizzate da Poste italiane S.p.A. in seno al procedimento volto alla compilazione di una graduatoria suscettibile di incidere sulla scelta del personale da assegnare ad una sede, anziché ad un'altra, non può non essere improntata al rispetto di quel principio di imparzialità destinato a condizionare il modus operandi dell'organismo in questione, anche per quel che attiene alle determinazioni non direttamente riguardanti la gestione, ma in qualche modo intese al perseguimento efficace dell'interesse pubblico a quella sotteso: si è al cospetto, infatti, di attività di cui non è possibile escludere l'incidenza potenziale sulla qualità di un servizio, il cui rilievo pubblicistico va valutato tenendo conto non solo della dimensione oggettiva, ma anche di quella propriamente soggettiva».
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