- I^
Sentenza
- Trib.
Trani (sezione di appello) – 28
novembre 2001 (ud. 8 novembre 2001) – Pres. Pica – Est. Doronzo – Sanasi (avv.ti Dilani, Caprioli) c. Banco di Napoli
SpA (avv.ti Marra de Scisciolo, Barbagallo, Legnetti)
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- Promozioni a scelta – Procedimentalizzazione dei
requisiti valutativi ad opera della regolamentazione collettiva o aziendale –
Obbligo datoriale di imparzialità
valutativa e di motivazione delle scelte
sia per l’escluso sia per il
sindacato giudiziale di riscontro di
correttezza operativa– Omissione -
Sussistenza del diritto alla promozione
in quanto l’esercizio del potere di scelta datoriale risulta affetto da
manifesta irragionevolezza o inadeguatezza, rivestendo i caratteri
dell’arbitrarietà.
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- Con riguardo alla scelta dei
dipendenti da promuovere alla qualifica superiore, la circostanza che le norme
della contrattazione collettiva o regolamentari, dopo aver imposto la
considerazione di determinati requisiti, affidino alla discrezionalità del
datore di lavoro la concreta valutazione di alcuni di essi, non esclude che
tale potere discrezionale si inserisca nell'ambito del rapporto contrattuale
quale oggetto di una prestazione dovuta, e resta regolato dai generali principi
di correttezza e di buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c. implicanti, in
particolare, l’imparzialità della stima comparativa degli aspiranti alla
promozione; conseguentemente, la suddetta scelta deve tradursi in atti motivati
del datore di lavoro, al fine di consentire il controllo dell'osservanza sia
delle specifiche regole contrattuali, sia dei suddetti principi generali e che,
a fronte della violazione delle une o degli altri, il dipendente, rimasto
escluso dalla promozione, può tutelare giudizialmente i propri diritti mediante
azione rivolta a sentire invalidare quegli atti, ovvero mediante denuncia
dell'illecito contrattuale del datore di lavoro al fine di conseguire il
risarcimento del danno subito (Cass. civ. sez. lav., 28 agosto 2000, n. 11291,
Banco Napoli c. Borrelli e altro).
- Posto dunque che il Banco di Napoli,
all'art.51 del suo regolamento, ha previsto in modo pressoché analitico i
criteri da tenere in considerazione ai fini delle promozioni a scelta, e dunque
sussisteva il suo obbligo di motivare la preferenza accordata ad uno piuttosto
che ad altro candidato nella promozione, deve rilevarsi che nel caso in esame
manca un qualsivoglia atto motivato che consenta alla parte interessata prima e
al giudice poi di valutare, sia pure a posteriori, il rispetto dei criteri
indicati e, in definitiva, la correttezza dell'operato della banca. Va pertanto
confermata la decisione del primo giudice che ha affermato il diritto del
ricorrente alla promozione dal 5° al 4° grado della qualifica direttiva, con
rigetto peraltro in questa sede delle nuove domande di riliquidazione del
t.f.r. e del trattamento pensionistico, in quanto avanzate solo nel presente giudizio di rinvio.
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- SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
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- Antonio Vittorio Sanasi, con ricorso
depositato in data 29.6.1989 nella cancelleria del Pretore di Bari, quale
giudice del lavoro, dopo aver esposto che: lavorava alle dipendenze del Banco
di Napoli dal 7.1.1958;
- nel corso del rapporto aveva ricoperto
numerosi incarichi e lavorato in varie sedi del banco, fino a ricoprire, nel
1987, la posizione di dirigente addetto al controllo del credito e la qualifica
di capo nucleo crediti speciali, riportando alla fine di ogni anno la qualifica
di ottimo;
- a partire dal 1983, aveva più volte
rivolto alla direzione del banco l'istanza per la promozione al quarto grado e
alla qualifica di condirettore di sede;
- le sue istanze erano state sempre
disattese;
- nonostante la previsione del
regolamento del banco in vigore fino al 1989, secondo cui le promozioni hanno
luogo a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, su proposta del
direttore generale, riteneva che la mancata promozione si ponesse in violazione
delle regole di correttezza e buona fede cui la banca doveva attenersi.
- Tanto esposto, chiedeva che l'adito
pretore volesse accertare e dichiarare che: con riguardo alle promozioni a
scelta dal quinto grado al quarto grado compiute dal 1983 in poi, il Banco di
Napoli aveva violato, rispetto alla posizione di esso ricorrente, le regole
della correttezza di cui all'art.1175 c.c. e di esecuzione del contratto in buona
fede di cui sall'art.1375 c.c.;
- il ricorrente aveva maturato il
diritto alla promozione dal quinto al quarto grado a partire dal 1983.
- Conseguentemente, chiedeva che fosse
ordinato al Banco di Napoli di valutare la sua posizione in base alle regole di
buona fede e correttezza e, per effetto, promuoverlo al quarto grado ‑
condirettore di sede, con decorrenza immediata.
- Chiedeva altresì la condanna della
banca convenuta al risarcimento dei danni subiti a seguito della mancata
promozione, in misura corrispondente alle differenze retributive cui avrebbe
avuto diritto, ove promosso nel quarto grado con decorrenza dal 1983,
comprensivo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, oltre alla
rifusione delle spese processuali.
- Il Banco di Napoli si costituiva e
contestava la domanda.
- Eccepiva in via preliminare la
prescrizione estintiva ex art.2948 c.c. delle pretese avverse per il
quinquennio anteriore al 2.8.1989, data della notificazione del ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado; nel merito, contestava che vi fosse
un diritto soggettivo del ricorrente alla promozione, dal momento che la forma
esclusiva della promozione al grado quarto era quella "a scelta",
riservata all'insindacabile giudizio dell'ente, come peraltro prevedeva
l’art.51 del regolamento interno del banco; in ogni caso, nessuna violazione
delle regole di correttezza e buona fede poteva ascriversi alla sua condotta,
dal momento che aveva agito in base alle proprie esigenze di servizio e
funzionalità, che non potevano essere valutate da altri che non fosse
l'imprenditore, senza che alcun potere surrogatorio potesse attribuirsi al
giudice.
- Dopo una compiuta istruttoria, con
sentenza resa in data 6.5.1992 il pretore accoglieva la domanda e riconosceva
al Sanasi il diritto alla promozione a scelta al quarto grado con decorrenza
dal 1.9.1987; condannava poi il Banco di Napoli a risarcire i danni cagionati
al ricorrente da liquidarsi in base alle differenze di trattamento retributivo
fra il grado V e il grado IV, dal 1.9.1987 fino alla cessazione del rapporto,
oltre alla rivalutazione monetaria del credito e agli interessi legali sul
capitale rivalutato e alle spese processuali.
- Avverso la decisione il Banco di
Napoli interponeva appello, riproponendo le tesi già esposte in primo grado, e
il Tribunale di Bari, accogliendole integralmente e in riforma della sentenza,
rigettava la domanda del Sanasi e compensava per intero tra le parti le spese
di entrambi i gradi del giudizio.
- La sentenza veniva gravata di ricorso
per cassazione e con sentenza del 22.5.1998 la Suprema Corte, in accoglimento
del secondo motivo di gravame, cassava la sentenza e rinviava la causa dinanzi
al tribunale di Trani anche per le spese.
- Ritenevano i giudici di legittimità
che, secondo i principi già affermati dalla corte in altre analoghe
controversie, il datore di lavoro, al quale la disciplina del sistema delle
promozioni riserva la valutazione discrezionale dei requisiti, ha l'obbligo,
cui corrisponde un diritto soggettivo di ciascun candidato, di effettuare le
previste valutazioni. Ha aggiunto che "l'adempimento di tale obbligo
presuppone l'esternazione dei criteri (sindacabili sotto il profilo della
coerenza) seguiti per pervenire alla scelta dell'uno piuttosto che dell'altro
candidato aspirante alla promozione. Il dipendente è quindi titolare di un vero
e proprio diritto soggettivo, avente ad oggetto lo svolgimento delle operazioni
di scrutinio, con il rispetto del principio di correttezze e, quindi, di
imparzialità, sancito dall'art.1175 c.c.".
- La corte ha pure precisato i criteri
che il banco avrebbe dovuto tenere presenti per le promozioni a scelta ai sensi
dell'art.51 del regolamento: giudizi complessivi di qualifica; il lodevole
esercizio d'incarichi di particolare rilevanza, i precedenti di carriera (con riguardo
alla preposizione a filiali, uffici, reparti), le mansioni esercitate, le
capacità tecniche e specifiche, i titoli di studio e, in genere, ogni altro
elemento da cui possa desumere il livello di preparazione professionale del
funzionario in relazione al grado più elevato.
- Ha poi censurato la decisione del
Tribunale di Bari che aveva preso in considerazione la posizione del Sanasi
comparandola solo con quella di altra candidata, Scardaccini Grazia,
"trascurando del tutto di considerare le vicende delle precedenti tornate
di promozioni in cui ancora una volta gli erano stati preferiti altri
concorrenti".
- Rilevava peraltro la corte che il
giudizio del pretore era stato più specifico e approfondito sulla vicenda
Scardaccini, perché quel giudice aveva ritenuto il caso a tal punto clamoroso
da fare passare in secondo ordine le precedenti selezioni. Ma una volta che il
tribunale aveva ritenuto adeguatamente motivata la preferenza accordata alla
Scardaccini rispetto al Sanasi, non poteva più sorvolare sui precedenti
scrutini e avrebbe dovuto verificare quali motivazioni il banco, impegnatosi
nei riguardi dei suoi dipendenti ad esercitare la propria discrezionalità sulla
base di determinati elementi di valutazione, avesse di volta in volta
manifestato per escludere dalla promozione il Sanasi e preferirgli altri
candidati. Il Tribunale avrebbe dovuto inoltre riferire delle mansioni
esercitate dalla Scardaccini e compararle con quelle svolte dal Sanasi, mentre
si era limitato a sottolineare i titoli di studio conseguiti dalla donna,
anziché valutare il lodevole esercizio di incarichi di particolare importanza,
i precedenti di carriera e gli altri elementi su evidenziati.
- Ha dunque annullato la sentenza
barese.
- Con ricorso depositato in data
6.7.1999 il Sanasi ha riassunto il giudizio dinanzi a questo tribunale
chiedendo che sia rigettato l'appello proposto dal Banco di Napoli e sia
integralmente accolta la domanda già proposta dinanzi al pretore. Ha inoltre
chiesto che il convenuto sia condannato a riliquidare in suo favore l'importo
del trattamento di fine rapporto, con riferimento al trattamento retributivo di
grado quarto a far tempo dal 1.9.1987 al 15.3.1991 (data in cui era cessato il
rapporto di lavoro), nonché del trattamento pensionistico, adeguandolo al
trattamento retributivo spettantegli dalla medesima data. Il tutto con vittoria
di spese processuali.
- Anche in questa fase si è costituito
il Banco di Napoli, che in via preliminare ha eccepito la inammissibilità delle
domande di riliquidazione dei trattamenti pensionistici e di fine rapporto,
proposte solo in questa fase del giudizio. Nel merito, ha reiterato le difese
già svolte dinanzi al primo giudice e che erano state poste a sostegno
dell'impugnazione dinanzi al tribunale di Bari, rilevando ancora una volta che
il regolamento del banco attribuisce al comitato esecutivo un ampio potere
discrezionale nella scelta del candidato da promuovere al quarto grado,
indipendentemente da ogni ordine di graduatoria, e che tale potere è
estrinsecazione dello ius variandi di cui all'art.2103 c.c. Ha poi proceduto ad
esaminare la posizione degli altri dipendenti promossi al quarto grado,
ribadendo la correttezza del suo operato e la mancanza di violazione di ogni
regola di correttezza di buona fede nella esecuzione del contratto.
- All'odierna udienza i procuratori
delle parti hanno discusso la causa che è stata decisa con sentenza resa
pubblica mediante la lettura del dispositivo nella medesima udienza.
- MOTIVI
DELLA DECISIONE
- Va innanzi tutto rilevato che non è
più in discussione, stante la chiarezza della motivazione adottata dalla Corte
di cassazione a sostegno dell'accoglimento del motivo di ricorso e il richiamo
ai suoi stessi precedenti, il principio di diritto secondo cui la promozione
dei dipendenti e l'attribuzione di incarichi dirigenziali, rientrando nel
potere di organizzazione discrezionale del datore di lavoro, sono suscettibili
di controllo in sede giurisdizionale esclusivamente sotto il profilo
dell'osservanza di leggi, regolamenti o c.c.n.l., nonché del rispetto del
generale dovere di correttezza e di buona fede di cui all'art. 1175 c.c.; si
impone, dunque, una valutazione in chiave comparativa, nell'ambito della quale
è obbligatoria la considerazione di elementi di carattere obiettivo (natura e
caratteristiche dei programmi da realizzare) e di carattere soggettivo
(attitudini e capacità professionali). E' quindi indispensabile estrinsecare la
valutazione degli elementi che giustificano la scelta. L'intervento del giudice
è legittimo nel caso in cui l'esercizio del potere di scelta discrezionale
risulti affetto da manifesta irragionevolezza o inadeguatezza, rivestendo i
caratteri dell'arbitrarietà.
- Con riguardo alla scelta dei
dipendenti da promuovere alla qualifica superiore, la circostanza che le norme
della contrattazione collettiva o regolamentari, dopo aver imposto la
considerazione di determinati requisiti, affidino alla discrezionalità del
datore di lavoro la concreta valutazione di alcuni di essi, non esclude che
tale potere discrezionale si inserisca nell'ambito del rapporto contrattuale
quale oggetto di una prestazione dovuta, e resta regolato dai generali principi
di correttezza e di buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c. implicanti, in
particolare, l’imparzialità della stima comparativa degli aspiranti alla
promozione; conseguentemente, la suddetta scelta deve tradursi in atti motivati
del datore di lavoro, al fine di consentire il controllo dell'osservanza sia
delle specifiche regole contrattuali, sia dei suddetti principi generali e che,
a fronte della violazione delle une o degli altri, il dipendente, rimasto
escluso dalla promozione, può tutelare giudizialmente i propri diritti mediante
azione rivolta a sentire invalidare quegli atti, ovvero mediante denuncia dell'illecito
contrattuale del datore di lavoro al fine di conseguire il risarcimento del
danno subito (Cass. civ. sez. lav., 28 agosto 2000, n. 11291, Banco Napoli c.
Borrelli e altro).
- Posto dunque che il Banco di Napoli,
all'art.51 del suo regolamento, ha previsto in modo pressoché analitico i
criteri da tenere in considerazione ai fini delle promozioni a scelta, e dunque
sussisteva il suo obbligo di motivare la preferenza accordata ad uno piuttosto
che ad altro candidato nella promozione, deve rilevarsi che nel caso in esame
manca un qualsivoglia atto motivato che consenta alla parte interessata prima e
al giudice poi di valutare, sia pure a posteriori, il rispetto dei criteri
indicati e, in definitiva, la correttezza dell'operato della banca.
- E ciò a fronte della copiosa
documentazione prodotta nelle precedenti fasi del giudizio dal Sanasi, da cui,
per un verso, si evince l'ampio e proficuo curriculum professionale del
dipendente e la sua mai contestata disponibilità a raggiungere qualsiasi
residenza e sede necessarie per gli interessi dell'ente, oltre che per la
propria progressione in carriera e, dall'altro, il silenzio mantenuto dal banco
sulle ripetute e corrette richieste di promozione sollecitate dal Sanasi.
- Particolarmente significativa si
rivela la risposta della direzione generale del Banco di Napoli alla lettera
inviata dal ricorrente l’8 settembre 1987, in cui si sollecitava la promozione
al grado 4° e alla qualifica di condirettore di sede e, in via gradata, si
chiedeva di conoscere le motivazioni poste a base delle promozioni a scelta
operate nei precedenti nove anni e le ragioni per cui il Sanasi non era stato
scrutinato o era stata scrutinato negativamente. La risposta, che è di circa
due mesi successiva, nella sua laconicità, non contiene alcun riferimento ai
criteri di valutazione adottati né alle ragioni della esclusione del
dipendente.
- Tali ragioni non sono state enunciate
neppure nel corso delle precedenti fasi del giudizio, in cui la difesa
dell'ente è stata di radicale affermazione del suo diritto di operare le
proprie scelte organizzative (quali sono appunto le prmozioni a scelta) in modo
pienamente discrezionale
- Appare pertanto corretto e
condivisibile il ragionamento seguito dal primo giudice, il quale, comparando
le posizioni dei dipendenti promossi al quarto grado con quella del Sanasi, ha
rilevato che nessuno di questi poteva vantare per anzianità di servizio nel
grado precedente, precedenti di carriera, corsi svolti e specializzazioni
conseguite, titoli superiori a quelli del ricorrente.
- E’ invero sufficiente dare uno sguardo
allo stato matricolare dei dipendenti promossi nel quarto grado per verificare
la posizione di piena parità con il Sanasi, circostanza questa che imponeva a
più forte ragione una motivazione espressa delle scelte dell’ente, accompagnata
da una valutazione comparativa delle rispettive posizioni.
- Prendendo in esame, ad esempio, le
posizioni di Di Nubila Igino e di Mucci Carlo ed equiparandole con quelle del
Sanasi, emerge che tutti e tre hanno lo stesso titolo di studio (ragioniere),
il Mucci è stato promosso nel grado quinto circa sette anni dopo il Sanasi,
mentre il Di Nubile è stato promosso circa un anno e mezzo prima; hanno lo
stesso giudizio complessivo di qualifica (ottimo); il Mucci e il Di Nubila
hanno effettuato solo due corsi di specializzazione a fronte dei sei svolti dal
Sanasi. Quanto ai precedenti di carriera, il Di Nubila vanta compiti di cassa e
titolarità di cassa, il Mucci di addetto e preposto ai settori e alla direzione
presso l'area territoriale della Campania, mentre il ricorrente risulta
preposto ad agenzie di terza categoria, di prima categoria, sia pure come
sostituto, e di preposto all'ufficio provinciale di credito agrario. Risulta
altresì che ha ricoperto la carica di rappresentante del banco nel consiglio
generale del Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Lecce, di sindaco
effettivo di alcune cooperative.
- Valutando la posizione del ricorrente
con quella di Manfreda Alfredo, non vi è
- sostanziale differenza di posizioni,
se si eccettua il diverso titolo di studi, superiore quello del secondo.
- Deve peraltro aggiungersi che, sotto
tale aspetto, il banco di Napoli nessuna motivazione di carattere tecnico
organizzativo aziendale ha addotto, per sostenere che la scelta degli altri
candidati rispondeva alla necessità di una migliore allocazione delle risorse
umane, in quanto destinati a ricoprire funzioni e mansioni mai ricoperte dal
Sanasi ovvero incompatibili con la sua formazione professionale.
- Ove poi si acceda a comparare la
posizione del ricorrente con quella della Scardaccini, l'arbitrarietà della
scelta ‑ nel senso che è stata omessa ogni valutazione dei parametri di
riferimento previsti dall'art.51 del regolamento del banco per le promozioni in
questione ‑ emerge evidente.
- Non si vuole con questo affermare che
la dipendente in questione non avesse meriti e titoli per ottenere la
promozione, essendo questa una questione del tutto irrilevante ai fini del
giudizio, e non è dunque necessario (e appare per il vero fuorviante)
ripercorre la sua "straordinaria e repentina carriera". Ciò che
interessa in questa sede è che, a fronte del titolo di studio superiore vantato
dalla dipendente, vi sono anzianità di servizio, precedenti di carriera,
incarichi ricoperti, corsi di specializzazione, assolutamente incomparabili,
ove si consideri che la Scardaccini è stata assunta solo nel 1986 (il Sanasi
era in servizio con il grado quinto dal 1979), svolgeva nel quinto grado le
mansioni di dattilografa in segreteria e poi generici compiti amministrativi contabili
e vanta la partecipazione ad un unico corso di specializzazione, a fronte
invece delle mansioni svolte dal Sanasi nel quinto grado (capogruppo settori,
sostituto preposto addetto alla direzione presso l'area territoriale sud‑
Bari), dei suoi lodevoli e vari precedenti di carriera, della sua
partecipazione a numerosi e specifici corsi di specializzazione . D'altro
canto, anche in questo caso, il banco si è limitato a giustificare la sua
scelta invocando il titolo di studio superiore posseduto dalla Scardaccini
(pag. 9 dell'atto di appello), senza peraltro indicare le superiori funzioni
cui la stessa è stata adibita e, soprattutto, la incompatibilità tra le dette
funzioni e i titoli vantati del Sanasi.
- In altri termini, la violazione delle
regole della correttezza e della buona fede nell'esecuzione del contratto viene
ravvisata non già nella valutazione positiva espressa dal banco verso i
dipendenti promossi nel quarto grado ma nell'aver omesso di valutare
comparativamente i diversi aspiranti alla promozione e di fornire adeguata
motivazione delle proprie scelte, sia sotto l'aspetto oggettivo (necessità
organizzativa attinenti ad una razionale allocazione delle proprie risorse),
sia sotto quello soggettivo, ovvero della maggiore o minore idoneità del candidato
a ricoprire quel determinato ruolo.
- L'appello deve dunque essere respinto
e, di conseguenza, va interamente confermata la sentenza del pretore.
- Va invece dichiarata la
inammissibilità delle domande di riliquidazione del trattamento di fine rapporto
e del trattamento pensionistico, proposte dal Sanasi solo nel corso del
giudizio di rinvio, trattandosi di domande mai formulate nei precedenti gradi e
non conseguenti alla riforma o cassazione della sentenza. Va invero rilevato
che il giudizio di rinvio è un giudizio a struttura chiusa, nel senso che in
esso possono essere rassegnate solo le conclusioni già prese nel giudizio nel
quale è stata pronunciata la sentenza cassata, e cioè nel giudizio di appello
(art.394 c.p.c.).
- E nella memoria di costituzione
dinanzi al tribunale di Bari il Sanasi, oltre a dichiarare di non voler
proporre alcun appello incidentale, si è limitato a richiedere il rigetto
dell'appello, con vittoria di spese.
- La soccombenza regola il regime delle
spese di tutti i gradi del giudizio.
-
- P.Q.M.
-
- Il Tribunale di Trani, sezione lavoro,
definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio dalla Corte di
Cassazione, sul ricorso in riassunzione depositato in data da Sanasi Antonio Vittorio
in data 6.7.1999 nei confronti del Banco di Napoli S.p.A. con sede in Napoli,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- 1) rigetta l'appello proposto dal
Banco di Napoli avverso al sentenza resa dal Pretore del lavoro di Bari inter
partes in data 6.5.1991;
- 2) dichiara inammissibili le domande
dirette alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto e del trattamento
pensionistico;
- 3) condanna il Banco di Napoli alla
rifusione delle spese processuali sostenute dal Sanasi in tutti gradi del
processo, spese che si liquidano, per il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale
di Bari, in complessive £.2.800.000, di cui £.100.000 per esborsi; per il
giudizio di cassazione in complessive £.3.000.000, di cui £.150.000 per esborsi,
e, per il presente grado del giudizio, in complessive £.1.200.000, di cui
£.100.000 per esborsi, oltre all'i.v.a. e al contributo previdenziale come per
legge.
-
- (Trani, 8
novembre 2001
Depositata in Cancelleria 28 novembre 2001)