Trib. Milano 28
dicembre 2001 – Est. Negri della Torre – Dimondo (avv. Mattolini) c. Atahotels
SpA (avv. Pistolesi)
Art. 2087 c.c. - Contenuto - Molestie
sessuali - Obbligo d'adozione di misure di natura disciplinare e organizzativa
- Sussistenza.
Molestie sessuali - Prolungato
comportamento omissivo del datore di lavoro - Violazione dell'art. 2087 c.c. -
Sussistenza - Licenziamento della lavoratrice molestata - Illegittimità -
Condizioni - Danno biologico - Risarcibilità - Condizioni - Quantificazione in
via equitativa - Ammissibilità.
Ai sensi dell'art. 2087 c.c.
l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le
misure necessarie a tutelare non solo l'integrità fisica ma anche la
personalità morale dei dipendenti; tale obbligo di protezione impone al datore
di lavoro, cui sia noto il compimento di molestie sessuali nell'ambito
dell'impresa, di intervenire, adottando tutte le misure, anche di natura
disciplinare e organizzativa, necessarie a garantire la tutela dei dipendenti.
Il prolungato comportamento omissivo del
datore di lavoro a fronte di atti di molestia sessuale costituisce violazione
dell'art. 2087 c.c. E’ illegittimo il
licenziamento intimato alla lavoratrice molestata ove le condotte alla stessa
imputate quale giusta causa di recesso siano casualmente ricollegabili al detto
comportamento omissivo; ove tale nesso di causalità sussista anche in relazione
al danno biologico lamentato dalla lavoratrice, la stessa ha diritto al
relativo risarcimento, che è quantificabile in via equitativa.
(Omissis) Il ricorso è fondato e
deve essere accolto.
Gli elementi raccolti in sede
istruttoria impongono, da un lato, di ridimensionare l'obiettiva gravità dei
singoli fatti posti a fondamento del recesso; dall'altro, e soprattutto,
convergono a collocarli in una prospettiva diversa e particolare, nella quale i
fatti in questione assumono sostanzialmente il significato di reazioni emotive
- a tratti inconsulte ed esasperate - nei confronti di frasi, espressioni ed
atteggiamenti connotati da elevata offensività, in quanto diretti a colpire,
con la sfera sessuale, aspetti tra i più intimi e profondi della personalità
umana.
Sotto il primo profilo, si rileva come
nell'episodio del lancio del coltello sia del tutto assente la volontà di
ferire o colpire il collega Della Malva, il quale «si trovava a circa un metro
e trenta, due metri davanti» alla ricorrente (dep. Falzetta) e che, pertanto,
poteva costituire, per quest'ultima, un bersaglio di assoluta ed evidente
facilità. In realtà, il coltello, che la Dimondo - ed è particolare
significativo - non ha afferrato al momento di compiere il gesto, ma che già
«teneva in mano», è stato scagliato «tra i pie- di del Della Malva» (dep.
Falzetta) e solo di rimbalzo, una volta caduto sul pavimento, è andato a
colpirne il tallone sinistro (. con quale modesta potenza d'urto e con quali
risibili effetti per l'incolumità personale è agevole immaginare).
Risulta, inoltre, che in data 8/3/99 la
Dimondo non ha affatto chiamato il 113 per denunciare di aver subito una
violenza carnale. La ricorrente, infatti, già con l'addetto al banco del
ricevimento, sig. Bruno Vivarelli, al quale si era rivolta, «si è subito
corretta dicendo "violenza sul lavoro"», secondo quanto emerge dalla
dichiarazione rilasciata dallo stesso dipendente pochi giorni dopo il fatto
(doc. 6 conv.ta). E comunque è inverosimile che la centrale operativa collegata
con tale numero di pronto intervento abbia trascurato di disporre l'immediato
intervento sul posto di una volante, se veramente le fosse pervenuta
segnalazione di un grave delitto come quello di violenza carnale. Proprio il
mancato intervento della Polizia, nonostante che la ricorrente avesse
effettivamente «parlato con il 113» (v. ancora dich. Vivarelli), conferma che
la comunicazione telefonica ha avuto per oggetto fatti diversi e
presumibilmente uno sfogo della stes- sa ricorrente circa la difficile
situazione venutasi a creare nell'ambiente di lavoro: con il conseguente
intuibile invito, da parte dell'operatore, a rivolgersi ad altra e più
opportuna sede di tutela.
Alla luce di tale episodio, non può che
suscitare perplessità l'affermazione del direttore dell'albergo, secondo il
quale, nello stesso contesto temporale (il pomeriggio dell'8/3/99), la Dimondo
gli avrebbe raccontato «di avere subito violenza carnale» (dep. Pecorelli),
accusa che - come si è potuto ricostruire, anche sulla base di documenti
prodotti dalla società contenuta - non è stata avanzata dalla lavoratrice, né,
in realtà, neppure concepita.
È poi da ritenere infondato l'addebito
di gravi minacce («di ammazzare qualcuno»), che la ricorrente avrebbe proferito
in varie occasioni e anche nei confronti della governante, sig.ra Lucia
Minisini, dalla cui testimonianza emerge invece, e con nitida evidenza,lo stato
di alterazione e di profonda esasperazione della ricorrente.
Come, infatti, riferito dal teste Arena,
«erano anni» che il Della Malva indirizzava alla ricorrente frasi e battute
oscene.
Anche la mattina del 6/3/99, giorno in
cui si è verificato l'episodio del lancio del coltello, «vi era stato fra i due
uno scambio di battute tra il serio e lo scherzoso, in cui però il Della Malva
ha rivolto alla ricorrente frasi a sfondo sessuale», la cui natura offensiva la
stessa Dimondo ha fatto immediatamente notare al teste, che si trovava nelle
vicinanze e che è subito intervenuto, invitando in collega - senza che questi
negasse il fatto - a moderare il linguaggio.
Che fosse costui a introdurre il
registro dell'osceno pur in normali conversazioni di lavoro, è ben
esemplificato nella testimonianza Falzetta (cfr. verbale, p. 7); né la
circostanza che la ricorrente talvolta rispondesse sullo stesso tono, come
nello scambio di battute riferito dal teste a modo di esempio, può essere
fraintesa per accettazione di un «gioco» alla pari, trattandosi semmai del
pesante, e davvero penoso, sforzo di adattamento di una donna alle produzioni
verbali e al clima tipici di una sottocultura maschilista.
Ne costituiscono riprova le numerose
proteste e segnalazioni fatte dalla ricorrente nel corso degli anni al teste
Arena, nella sua qualità di delegato sindacale, e sempre per essere stata fatta
oggetto di battute a sfondo sessuale o apertamente osceno; come gli episodi
verificatisi, a opera del Falzetta,la mattina dell'8/3/99 e nel primo
pomeriggio dello stesso giorno (cfr. verbale, pp. 13-14), rivelatori di un
atteggiamento di intimidazione e di sopraffazione.
Anche la reazione del Della Malva al
lancio del coltello (come dichiarato dal Falzetta nella sua deposizione, egli
avrebbe preso per i polsi la ricorrente e l'avrebbe quindi adagiata: si deve
presumere a terra, essendovi nel locale solo mobili di servizio) è indice di
una violenza ingiustificata, non potendosi francamente riconoscere nel gesto
della Dimondo altro che esasperazione e platealità, e peraltro tale da
determinare la comparsa di «vasti ematomi», come risulta dal certificato medico
in data 9/3/99/doc. 4 ric.te).
Dalla deposizione del teste Arena emerge
altresì come la direzione dell'albergo fosse a conoscenza della situazione già
da molto tempo e nei suoi esatti termini.
li teste, al quale la Dimondo
ripetutamente segnalava di essere fatta oggetto di pesanti battute a sfondo
sessuale, ha invero dichiarato di aver chiesto «alla Direzione di spostarla» e
suggerito anche «i reparti ove poteva avere collocazione». In particolare, il
teste Arena ha dichiarato di essersi recato «più volte» in Direzione insieme
con gli altri delegati sindacali, parlando prima con il sig. Noventa,
precedente direttore, e poi con il sig. Pecorelli; peraltro, «sia il primo che
il secondo» ebbero a dirgli che «non se ne parlava proprio di quello
spostamento, affermando che nei reparti di possibile destinazione sarebbero
sorti dei conflitti» tra la Dimondo e un'altra dipendente.
Ora, non pare dubbio che, con la
prestazione, il lavoratore non acquista soltanto il diritto alla
controprestazione retributiva, ma entra, per cosl dire, in un'area di
garanzia, in cui la sua personalità fisica e morale viene tutelata nel
senso più ampio dell'espressione.
Di ciò è diretta manifestazione la norma
di cui all'art. 2087 c.c., il quale dispone che l'imprenditore è tenuto ad
adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che,secondo la particolarità
del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità
fisica «e la personalità morale» dei prestatori di lavoro.
La norma, proprio per la latitudine dell'obbligo di protezione, il quale dispone che l'imprenditore sia tenuto, comprende non soltanto misure tecniche (sostituzione, adattamento o modifica di macchinari o parti di essi, scelta di determinate e più sicure modalità produttive), ma anche misure di natura disciplinare e organizzativa, ove necessarie a realIzzare la tutela della «personalità morale» dei lavoratori: misure che però la Atahotels Spa non ha mai ritenuto di dover assumere nel caso della sig.ra Dimondo, nonostante le numerose segna!azioni ricevute al riguardo e in tempi diversi nell'arco di alcuni anni, così lasciando la ricorrente del tutto priva di tutela in una situazione logorante e obiettivamente pregIudizievole per fondamentali esigenze di serenità e di equilibrio psichico.
A tale prolungato comportamento omissivo e alle sue rilevanti conseguenze sul piano personale sono causalmente ricollegabili sia le condotte addebitate dall'azienda e, quindi, dalla medesima assunte a giusta causa di licenziamento; sia il danno biologico, di cui la ricorrente, quantificandone l'ammontare in via equitativa, ha chiesto il risarcimento.
Tale danno è da ritenersi provato nella
sua esistenza sulla base del comportamento medesimo posto in essere dalla
ricorrente in diverse occasioni e ampiamente rivelatore – per il carattere
eccessivo e smodato delle reazioni, in apparenza scollegate dall'immediato
contesto - del radicarsi di un trauma profondo, tale da incidere negativamente
sulla stima di se e sulla pienezza della vita di relazione.
Si ritiene che il danno in questione,
attesa la difficoltà di procedere alla determinazione di un. ammontare preciso,
possa essere liquidato in via equitativa nell'importo proposto di lire
30.000.000, tenuto anche conto del fatto che la situazione lesiva si è
protratta per oltre due anni; su tale somma andranno calcolati interessi e
rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al saldo.
Quanto al licenziamento, ne va affermata
l'illegittimità, per le ragioni esposte.
Le conseguenze sono quelle proprie della
tutela «reale» (art. 18 L. 300/70), non essendovi questione circa il
superamento della soglia dimensionale.
Le spese seguono la soccombenza. (omissis)
(pubblicata in D&L, Riv. crit. dir. lav. 2002, 371)
*****
La sentenza di primo grado è stata oggetto di appello (il cui esito i lettori potranno leggere nella sottoriportata decisione del Collegio) in cui la Corte ha riformato la statuizione afferente al risarcimento del danno in favore della ricorrente nonchè l'affermazione di prime cure dell'essere la società datrice di lavoro a conoscenza delle molestie nei confronti dell'attrice, con l'effetto conseguente di dichiarare che "al datore di lavoro...nulla può essere imputato sub specie della violazione dell'obbligo di cui all'art. 2087 cod.civ.".
*****
Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro, 25 ottobre 2002 – Pres. Mannacio- Rel. De Angelis – Atahotels SpA (avv. Pistolesi) c. Dimondo (avv. Mottalini)
Oggetto: licenziamento disciplinare; risarcimento danni.
Svolgimento del processo
Con sentenza 28 dicembre 2001 n. 3398 il tribunale di Milano ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a Luciana Dimondo dalla s.p.a. Atahotels, ha emesso le conseguenti statuizioni tipiche della tutela reale, ha condannato la società a pagare all' attrice £. 30.000.000 a titolo di risarcimento del danno da molestie sessuali.
Secondo il tribunale l’ istruttoria ha ridimensionato i fatti addebitati, e cioè l' avere, la ricorrente, scagliato contro il collega Della Malva un coltello colpendolo di rimbalzo ad un piede; l’ averlo diffamato attribuendogli di avere tentato di violentarla; l’ avere gravemente minacciato la direzione dell’ albergo presso cui lavorava e Lucia Minisini, sua superiore gerarchica. Soprattutto, sempre ad avviso del primo giudice, i fatti vanno collocati nella prospettiva di chi era esasperata da un atteggiamento duraturo di oscenità e molestie di Della Malva verso di lei.
Contro la sentenza l' 11 febbraio 2002 ha proposto appello la società, sostenendo come, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, l’ istruttoria abbia confermato gli addebiti nella loro gravita, a partire dall’ accusa infondata, rivolta a Della Malva ed esplicitata al direttore dell’albergo, di tentativo di violenza carnale. Quanto al danno, che non risulta soprattutto nel suo ammontare, non può essere certo addebitato, secondo 1' appellante, alla società, nel cui comportamento non vi è segno alcuno di colpa.
L’ appellata ha resistito.
All’ udienza del 16 ottobre 2002 la causa è stata discussa e decisa per i seguenti:
Motivi
1. Nell’ esaminare i motivi d' appello inerenti la statuizione sul licenziamento, la corte evidenzia come sia emerso in giudizio un atteggiamento verbale sessualmente molesto di Della Malva verso l' attrice che durava da anni.
E' vero, al riguardo - è emerso da più testimonianze - che Dimondo non subisse passivamente tale atteggiamento, a sua volta reagendo con tono scherzoso e magari ugualmente volgare. Come ha puntualmente colto il primo giudice, non si è però trattato di uno stare al gioco, ma della maniera adottata da una donna di una certa età che conosce il mondo per riuscire a stare il meno peggio possibile in un ambiente di lavoro difficile e prevalentemente maschile dal quale già era stata espulsa per motivi inerenti la sua idoneità fisica e in cui era rientrata a seguito di conciliazione giudiziale. Che sia così lo dimostra la deposizione del sindacalista Arena, sia laddove ha detto di reiterate proteste di Dimondo al riguardo, sia laddove ha riferito che proprio nella mattina del 6 marzo 1999 vi sia stato si uno scambio di battute volgari tra i due, ma con la sollecitazione rivolta dall' attrice ad Arena a notare la natura delle frasi indirizzatele, cui fece seguito l’ invito di Arena a Della Malva alla moderazione del linguaggio.
L’ attendibilità di tale deposizione è stata messa in discussione dalla difesa della società, in particolare sul rilievo che Arena tre giorni prima ha introdotto una causa contro la società medesima. Sennonché, la testimonianza va attesa non tanto perché molto puntuale, ma in quanto ha riferito circostanza, quella dello scambio di battute tra il serio e lo scherzoso, sfavorevole a Dimondo, ed in quanto trova riscontro nella deposizione di Cannova.
Significativo sintomo di come quella vivesse male è inoltre dato dal fatto che abbia fatto trovare nell’armadietto di Falzetta il foglio di un giornale pornografico, con scritte offensive genericamente indirizzate al plurale (evidentemente, nel suddetto ambiente maschile non era solo il comportamento di Della Malva a lasciare a desiderare).
E’ quindi nel descritto contesto, innanzitutto, che va collocata la condotta di Dimondo nel pomeriggio del 6 marzo. Inseritosi, Della Malva, con parole abbastanza innocenti ma criticamente acide («tu sai sempre tutto») in una futile conversazione, Dimondo, stizzita, ha scagliato sul pavimento un coltello che di rimbalzo a colpito l’ altro senza ulteriori conseguenze.
Che siffatto modo di comportarsi sia inammissibile in un ambiente di lavoro (come altrove), non abbisogna di spiegazioni. Ai fini della sua valutatone sul piano disciplinare si deve però tener conto, per un verso, della predette pluriennali tensioni tra i due provocate da Della Malva; per un altro verso, del fatto che proprio al mattino dello stesso giorno si era verificato l’ ennesimo episodio. Il coltello, poi, lo si ripete, è stato scagliato sul pavimento, e non si sa se fosse già in mano dell' attrice o fosse stato prelevato da un carrello vicino (v. il contrasto tra le testimonianze di Falzetta e Tassalini).
La sanzione espulsiva è allora, per 1' episodio in discorso, sproporzionata.
Ma lo è anche se si considerano isolatamente, e in unione tra di loro e con il precedente, gli altri fatti addebitati.
Innanzitutto, la falsa accusa, esternata all' addetto al ricevimento dell’ albergo, di aver subito violenza carnale da parte di Della Malva, è palesemente derivata da confusione terminologica tra i violenza verbale a sfondo sessuale e, appunto, violenza carnale. In proposito sono ineccepibili i rilievi del primo giudice secondo i quali, se l’ accusa fosse stata tale, la polizia di Stato, chiamata per telefono pressoché contestualmente, sarebbe sicuramente intervenuta in ragione della gravita dei i fatti (ed invece la "denuncia" non ha proprio avuto seguito).
Lo stesso addetto alla ricezione, del resto, ha dichiarato, prima del giudizio, che l' attrice, subito dopo che si era portata al banco per chiedere di chiamare il 113 perché ella aveva subito violenza sessuale, si corresse dicendo che aveva subito violenza sul lavoro.
La valenza disciplinare del fatto è, allora, pressoché nulla.
Circa gli episodi di minaccia e offese alla direzione dell' albergo e soprattutto alla superiore gerarchica Minisini l’ 8 marzo 1999, essi, certo, hanno tale valenza. Per valutarli equilibratamente si deve però tener conto non solo dello stato d' alterazione di Dimondo in quel momento - Minisini è intervenuta perché udì urlare in cucina - ma del clima di tensione di quei giorni, sopra evidenziato.
La massima delle sanzioni conservative, allora, e non quella espulsiva, avrebbe adeguatamente sanzionato la condotta dell’ attrice, pur complessivamente considerata.
2. E' invece fondato il motivo d'impugnazione avverso la statuizione risarcitoria.
Innanzitutto, vi è contrasto circa l’ essere stata, la direzione dell' albergo, portata a conoscenza delle molestie subite da Dimondo da parte di Della Malva: le deposizioni di Arena e di Pastorelli divergono in punto. Né tanto meno risulta che la direzione avesse certezza di tali molestie.
Non vi è poi prova circa l' esistenza di mansioni differenti (e, soprattutto, con altri compagni di lavoro) cui l’ attrice, portatrice di inabilità lavorativa del 60%, e per questo licenziata e poi riammessa al lavoro, potesse essere adibita.
Al datore di lavoro, quindi, nulla può essere imputato sub specie della violazione dell’ obbligo di cui all' art. 2087 cod. civ.
3. In conclusione, la sentenza appellata va riformata solo con riguardo alla statuizione inerente il risarcirnento del danno.
L’alterno esito dell' appello e la rilevanza disciplinare del comportamento dell' attrice, pur se represso in misura sproporzionata, rendono equa la totale compensazione delle spese, a norma dell’ art. 92 cod. proc. civ..
p.q.m
in parziale riforma della sentenza appellata,
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
2) conferma nel resto la sentenza appellata;
3) dichiara interamente compensate le spese d' appello.
Milano, 16 ottobre 2002 (depositato il 25 ottobre 2005)
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