La transazione della Spei Leasing
SpA per sottrarsi alla soccombenza giudiziale da discriminazione per
“part-time” nei confronti della sig.ra
Alessandra Casagli Meucci
PRETURA CIVILE DI ROMA - Sezione Lavoro
Il
giorno 19.12.1996 sono comparsi avanti al Pretore del lavoro di Roma in
funzione di Giudice del lavoro dott.ssa Monica Emili:
- la
SPEI S.p.A. (già SPEI FACTORING S.p.A. in liquidazione) in persona del
procuratore speciale sig.ra Elvira Savini Nicci giusta procura per atto Notaio
Alessandro Mulieri del 16.12.1996, rep. 53898/96, che si deposita in copia,
assistita dall'avv. prof. Arturo
Maresca e dalla dott.proc. Monica Grassi;
- la
SPEI LEASING S.p.A. in persona del procuratore speciale sig.ra Elvira Savini
Nicci giusta procura per atto Notaio Alessandro Mulieri del 16.12.1996, rep.
53897/96, che si deposita in copia, assistita dall'avv. prof. Arturo Maresca e dalla dott. proc. Monica
Grassi;
- la
sig.ra Alessandra Casagli Meucci assistita dall'avv. Vincenzo Mozzi.
Le
parti, dopo ampia discussione, decidono di conciliare la controversia insorta
RG. n. 97660/95 alle seguenti inscindibili condizioni:
1. la sig.ra Alessandra
Casagli Meucci rinunzia al diritto ed all'azione fatti valere nel presente
giudizio nei confronti della S.p.A. SPEI (già SPEI FACTORING S.p.A. in
liquidazione) e ad ogni pretesa e/o diritto ad esso, comunque, collegato in
modo diretto o, anche, indiretto.
La
S.p.A. SPEI (già SPEI FACTORING S.p.A. in liquidazione) accetta tale rinunzia.
2. La
sig.ra Alessandra Casagli Meucci e la SPEI LEASING S.p.A., pur ribadendo le
reciproche posizioni così come rappresentate nei rispettivi atti difensivi,
convengono di definire transattivamente la presente causa convenendo, in via
novativa e senza alcun riferimento alla pretese dedotte, il pagamento in favore
della sig.ra Casagli della somma di £ 111.000.000 (centoundicimilioni) al lordo
delle ritenute di legge, pari ad un netto di L. 86.968.745
(ottantaseimilioninovecentosessantottomila/745).
3. Le parti dichiarano di aver
risolto con il presente accordo ogni e qualsiasi controversia presente e futura
e, pertanto, dichiarano di non avere null'altro a pretendere per qualsiasi
titolo causa o ragione, con la sola ed esclusiva eccezione della somma di cui
al punto n. 2) che precede.
4. Le spese di lite si
intendono integralmente compensate tra le parti ed i sottoscritti procuratori
rinunciano ai benefici. di cui all'art. 68 L.P..
L.C.S.
Alessandra Casagli Meucci
Vincenzo
Mozzi
Elvira Savini Nicci
Monica
Grassi
Il
Pretore
(Monica
Emili)
PRETURA CIRCONDARIALE DI ROMA - SEZIONE LAVORO
Ricorso
ex art. 414 c.p.c.
Per
la
Sig.ra CASAGLI MEUCCI Alessandra, residente in Roma,
contro
la SPEI FACTORING S.p.A. in liquidazione (già ICIM
FACTORING S.p.A.), in persona del suo
liquidatore,
e
contro
la SPEI
LEASING S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro-tempore,
Il presente ricorso ha ad oggetto la
domanda volta al riconoscimento, nei confronti di entrambe le convenute
"pro tempore" datrici di lavoro, del diritto della ricorrente alla
superiore qualifica ed alle connesse differenze retributive.
Si
pone peraltro espressa riserva di azionare in separato giudizio ogni altro
diritto connesso con i rapporti di lavoro intercorsi con le odierne convenute,
in particolare per quanto attinente al danno professionale conseguito
all'illegittima dequalificazione.
FATTO
–
1)
La SPEI FACTORING S.p.A. in
liquidazione, la cui ragione sociale fino al luglio 1987 era ICIM Factoring
S.p.A., è una società, facente parte del Gruppo IMI, esercente l'attività di
riscossione dei crediti ceduti dai propri clienti (c.d. factoring);
Al
momento dell'assunzione della ricorrente, la ICIM FACTORING (per quanto detto,
divenuta in seguito SPEI FACTORING) contava 40 dipendenti;
2) la ricorrente ha lavorato alle
dipendenze, prima della ICIM poi della SPEI FACTORING, a far data dal l' aprile
1985 sino al 31 gennaio 1995 (doc. 1-2).
Ella
fu assunta con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale (25 ore
settimanali distribuite in 5 ore giornaliere dal lunedì al venerdì a fronte
delle 37,30 ore contrattuali del tempo pieno) ed inquadrata quale impiegata di
l° categoria del c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende di credito e
finanziarie (doc. 1).
La
ricorrente ha conservato tale qualifica sino al l' gennaio 1994, quando è stata
promossa al grado di Vice Capo Ufficio (v. oltre, punto 25); solo in data l°
aprile 1991 la stessa ha conseguito il trattamento economico del grado di Capo
Reparto, senza tuttavia che le venisse attribuita la qualifica (doc. 3);
3) la ricorrente - che aveva già maturato in
precedenza due esperienze aziendali e che all'epoca, all'età di 42 anni,
svolgeva attività professionale nel campo dell'amministrazione del personale -
affiancò dalla data di assunzione e fino al dicembre 1985 la consulente esterna
della ICIM per la gestione del personale
e la sostituì del tutto - per scadenza dell'incarico di quest’ ultima
- dal l° gennaio 1986 in poi, operando
alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Dr.
Bruno Feliziani;
4) i compiti che la Sig.ra Casagli disimpegnò
dal l' gennaio 1986 al 30 settembre 1986 (quindi per nove mesi continuativi),
consistettero come si desume dalla descrizione dalla stessa Casagli effettuata
nella "scheda mansioni aziendale" del 19 marzo 1987 (consegnata al
responsabile commerciale Rag. Vescovo ed inserita nella cartella personale
della ricorrente) - nella:
-“ interpretazione dei contratti collettivi di lavoro e aggiornamento costante sulla normativa
legale del lavoro, previdenziale e
fiscale, sia per relazionare al riguardo l'amministratore delegato sia ai fini della corretta elaborazione delle
competenze e dei relativi versamenti
agli Enti previdenziali e fiscali;
- compilazione della modulistica per i
versamenti mensili dei contributi
INPS, FIPDAI, INPDAI E FASI;
- “elaborazione, a norma delle disposizioni
contrattuali e di legge, degli
stipendi con relativi calcoli retributivi, contributivi e fiscali;
- “compilazione del libro paga e libro
matricola;
- "predisposizione di comunicati al
Personale;
- "rilevazione presenze, straordinari,
ore non retribuite sia ai fini del
calcolo degli stipendi sia della speciale gratificazione di bilancio;
- “compilazione delle dichiarazioni annuali
dei salari all'INAIL, FIPDAI e
INPDAI;
-“effettuazione delle liquidazioni in caso di risoluzione del rapporto”(doc. 4).
La
ricorrente, in aggiunta alle mansioni appena descritte, provvedeva ad elaborare
soluzioni ai vari problemi di natura lavoristica, previdenziale e sindacale che
venivano poi sottoposte direttamente al Direttore Generale ed agli organi
deliberanti della società (docc. 5-9; trattasi di documenti presi "a
campione" da un vastissimo repertorio; la sigla "AC" equivale ad
Alessandra Casagli); provvedeva, infine, a tenere i contatti ed a coordinare i
rapporti con gli Enti previdenziali ed amministrativi (INPS, INPDAI, uffici del
collocamento, organi ispettivi dei vari istituti, ecc.);
6) come detto, nel periodo in oggetto, le
mansioni furono svolte dalla ricorrente con pienezza di autonomia rispondendo
direttamente ai vertici aziendali (Direttore generale Dr. Feliziani).
Ella,
infatti, fu l'unica responsabile, all'interno dell'organizzazione aziendale,
della gestione del personale, essendo totalmente assente qualsiasi attività di
supervisione, fatta eccezione per il suo superiore gerarchico, come detto il
Dr. Feliziani;
7) si fa notare, per inciso, che l'omesso od
inesatto adempimento delle mansioni sopra elencate, in particolare quelle
aderenti gli obblighi nei confronti dei vari enti previdenziali, avrebbe
comportato l'insorgere direttamente in capo alla ricorrente di responsabilità
penali ed amministrative, ai sensi di quanto stabilito dalla L. 689/1981.
Si
confronti, al riguardo, il verbale di accertamento INPDAI, ove la Sig.ra
Casagli vi figura espressamente quale "responsabile Ufficio del
Personale" (doc. 10);
8) a causa dell'ingentissima mole di
lavoro, dovuta al fatto di dovere, in pratica, provvedere da sola alla gestione
amministrativa di un organico di circa 40 dipendenti, la Sig.ra Casagli
totalizzò nel 1986 un monte ore di lavoro supplementare e straordinario di
oltre 480 ore (doc. 11).
Ella,
inoltre, sempre al fine di adempiere in modo esatto e compiuto alle proprie
pesantissime incombenze, si vide costretta a ridurre il periodo di ferie
contrattuali ed a proseguire il lavoro, anche durante la malattia, dalla
propria abitazione (cfr. doc. 12);
9) in relazione alla descritta situazione,
la ricorrente, in data 17 luglio 1987, inviò al Dr. Palotta, nuovo Direttore
Generale dall'agosto 1986, una lettera nella quale, esponendo le gravose
condizioni in cui era stata costretta a lavorare, lamentava, sotto il
profilo della qualità delle mansioni svolte e del grado di autonomia e
responsabilità esercitato, l'inadeguatezza del trattamento economico e
normativo attribuitole all'assunzione ed ormai non più rispondente alla
realtà (doc. 12).
In
conclusione, la ricorrente chiedeva una differente valutazione della propria
posizione professionale, con particolare riferimento alla classificazione
attribuita.
La
richiesta, tuttavia, non otteneva alcun riscontro da parte dell'azienda;
10) per avere un quadro migliore della realtà
aziendale in cui la ricorrente operava, occorre specificare che
l'organizzazione interna degli uffici della ICIM FACTORING (poi divenuta SPEI
FACTORING) era - come in tutte le
società del gruppo IMI - suddivisa, in ordine decrescente di ampiezza, in
servizi, segreterie, settori e uffici.
Inoltre,
la suddivisione delle qualifiche direttive (inferiori a quella dirigenziale) e
di quelle impiegatizie è, sempre in ordine decrescente, la seguente: Vice
Direttore, funzionario di I°, Il° e III° grado, quadro super, quadro, capo
ufficio, vice capo ufficio, capo reparto, impiegato di I° categoria;
11) è prassi corrente e consolidata
all'interno della SPEI FACTORING, tanto all'epoca dei fatti narrati quanto nel
periodo successivo e sino alla messa in liquidazione, che al gerente o preposto
ad una delle unità organizzativi menzionate al punto che precede viene
attribuito dall'azienda almeno il grado di capo ufficio.
Il
grado, peraltro, sale a quello di funzionario quando trattasi di persona con
esperienza professionale nel settore e con età oltre i 35 anni circa.
Tutto
ciò è bene evidenziato dall'organigramma aziendale del luglio 1986 (rimasto
praticamente invariato negli anni a seguire), ove la ricorrente appare come l'unico
dipendente preposto ad unità organizzativa non in possesso di una qualifica pari
o superiore a quella di capo ufficio (doc. 13);
12) è inoltre prassi consolidata in tutte
le società del gruppo IMI (IMIGEST, SIGE, IMITEC, BANCA FIDEURAM, IMI S.p.A.)
che il responsabile dell'ufficio del personale sia un dipendente con qualifica
di funzionario ovvero dirigente (precisamente in IMITEC, BANCA FIDEURAM, IMI
S.p.A.);
13) dall'ottobre 1986, la ricorrente fu
affiancata nel proprio lavoro da uno studio di consulenza esterno, lo Studio
Cossu, al quale furono demandate esclusivamente le mere attività di calcolo e
compilazione meccanografica delle buste paga, restando a carico della
lavoratrice tutta la restante complessa attività di gestione del personale
aziendale (cfr. scheda mansioni: doc. 4);
14) con l'inoltro di una nuova missiva,
datata 27 giugno 1988, la ricorrente ribadì il contenuto della precedente
lettera del 17 luglio 1987, rimasta senza esito alcuno, reiterando le proprie
lamentele in ordine all'inadeguato inquadramento in l' categoria impiegatizia
(doc. 14).
Anche
in questa occasione, tuttavia, non seguì alcun riscontro da parte dell'azienda;
15) quindi, subentrato il nuovo Direttore
Generale, Dr. Luzzatto Giuliani, questi, con nota interna del 14 novembre 1988,
indirizzata al Vice Presidente della società (nel frattempo divenuta SPEI
FACTORING) Dr. Martella, propose la promozione della ricorrente al grado di
capo ufficio.
Appare
opportuno riportare integralmente il testo della predetta nota: "Da oltre 3 anni e mezzo la Sig.ra
Casagli gestisce da sola ed in modo totalmente autonomo l'Ufficio del Personale
della SPEI FACTORING. Il fatto che l'assunzione sia stata
effettuata sulla base del part-time, non ha mai arrecato alcuna disfunzione al
funzionamento della Società. Ciò in
quanto la Sig.ra Casagli ha sempre dato
prova di sensibilità e maturità, di molta disponibilità lavorando, quando necessario, o anche solamente
opportuno, ben oltre i limiti di orario
previsto dal contratto di part-time, sia quando tali necessità erano inerenti alle esigenze dell'Ufficio
dei Personale che quando veniva
richiesta la sua collaborazione da altri Servizi o Uffici della Società.
In termini qualitativi il lavoro svolto può essere definito del tutto soddisfacente e certamente superiore
alla norma se si considera che la
Sig.ra Casagli non ha mai avuto nessun grado ed è quindi inquadrata come Impiegata di I°
categoria. Inoltre la Signora si tiene
costantemente aggiornata su tutti gli
sviluppi delle normative relative al diritto
del lavoro, per quanto riguarda sia il contratto degli Impiegati, sia dei Funzionati e Dirigenti del credito
che per il contratto dei Dirigenti
industriali. In conseguenza della dimostrata capacità di operare
autonomamente con solo una minima supervisione da parte del Direttore Generale
si propone la promozione da Impiegata a Capo Ufficio " (doc. 15);
16) il Consigliere di Amministrazione di
estrazione IMI, Dr. Corrado Palotta (per inciso, lo stesso che non aveva
risposto alle lettere della ricorrente e che, fra l'altro, aveva abbassato da
"ottimo" a "buono" il giudizio sulla medesima, senza mai
fornirne le motivazioni, pure richieste dalla lavoratrice nelle citate
missive), consultato dal Vice-Presidente Dr. Gianfranco Martella, consigliò di
bocciare la proposta, sul falso presupposto che la gestione amministrativa del
personale era stata demandata ad uno studio professionale, mentre, come si è
visto (cfr. punto 13), lo Studio Cossu svolgeva solo l'attività di mera
redazione meccanografica delle buste paga.
Il
Dr. Martella, inoltrando la proposta al Presidente Prof. Falcone, annotò manualmente
a lato della valutazione del Dr. Palotta il seguente giudizio: "concordo con il Dr. Palotta. Promozione con salto di grado a persona a part-time non mi sembra
sia il caso" (doc. 16);
17) il Direttore Generale Dr. Luzzatto
Giuliani, vistosi respinta la sua nota di promozione, ripiegò, con nota del 17
marzo 1989, su una proposta di assegno "ad personam" di £. 2.500.000=
lorde annue; anche tale proposta, tuttavia, fu respinta dal Presidente, il
quale. a fianco del nominativo della Sig.ra Casagli, annotò questa frase: "ma non è a part-time?'” intendendo
così concludentemente motivare il proprio dissenso (doc. 17).
Si
noti, peraltro, quanto in proposito osservato dal Direttore Generale Dr.
Luzzatto, in replica al rifiuto del Presidente Prof. Falcone: "Pur essendo (la
somma di 2.500.000= n.d.r.) superiore a
quanto previsto da un passaggio di
grado si motiva la proposta con il fatto che la Sig.ra Casagli : 1) è stata assunta fin dall'inizio a part-time e
pertanto non è questa una concessione
fatta, come in altri casi, a seguito
di ragioni familiari degli interessati che, essendo stati assunti a tempo pieno ottengono dalla Direzione, su
loro esplicita richiesta, il commutamento
da tempo pieno al part-time; 2) la Sig.ra Casagli svolge in modo totalmente autonomo e con il solo
aiuto dello studio esterno la propria
attività di responsabile dell'Ufficio del Personale dimostrando inoltre la massima disponibilità quando l'occasione lo richiede, di
lavorare anche nel pomeriggio sia per
quanto riguarda la propria attività
che quella di coadiuvare altre persone facenti capo alla Direzione Generale" (doc. 18);
18) la ricorrente, vista l'assenza di
qualsiasi positivo riscontro alle sue legittime aspettative, rivolse, con
lettera del 7 gennaio 1990, una nuova richiesta, in via subordinata e senza
rinunzia alle precedenti rivendicazioni, volta all'applicazione del
contratto integrativo aziendale del 16 febbraio 1988 (doc. 19).
Tale
contratto prevede infatti un meccanismo di progressione semiautomatica di
carriera in forza del quale gli impiegati di prima categoria i quali
disimpegnano "con adeguato livello di autonomia mansioni di contenuto
professionale particolarmente rilevante" maturano la qualifica di Capo
Reparto dopo 18 mesi, di Vice Capo Ufficio dopo altri 18 mesi e di Capo Ufficio
dopo ulteriori 18 mesi.
L'appendice
del 28 settembre 1990 al suddetto C.i.a. prevede, poi, l'attribuzione della
qualifica di Quadro dopo ulteriori tre anni e di Quadro Super dopo un ulteriore
anno (doc. 28);
19) anche tale ulteriore richiesta della
dipendente cadde nel vuoto, non ottenendo risposta alcuna;
20) la spiegazione di un così ostinato
silenzio da parte della convenuta SPEI FACTORING di fronte alle legittime
richieste della ricorrente risiede, con tutta probabilità, nella costante avversione
dalla stessa società manifestata nei confronti dell'istituto del part-time.
Una
chiara e lampante conferma di quanto appena esposto si ha, oltre che dalle
citate valutazioni espresse dagli organi direttivi della convenuta (cfr. sopra,
punti 15-17), anche e soprattutto dalla valutazione del Direttore Generale Dr.
Luzzatto Giuliani riportata nella "nota caratteristica" della
ricorrente per l'anno 1990, ove, riconfermandosi l'assoluta bontà e qualità del
lavoro svolto e dunque il giudizio di “ottimo", si specifica che "Unico vincolo, se così si può
definire, è quello di aver scelto di
operare in forma di part-time, che vincola se pur più formalmente che sostanzialmente la possibilità di una più rapida
carriera " (doc. 20);
21) nel febbraio 1991, la ricorrente fu
distaccata presso l'ufficio del personale della SPEI LEASING S.p.A., alle
dipendenze della funzionare di Il° grado Sig.ra Elvira Savini Nicci,
responsabile del personale di quella società e da quel momento anche del
personale della SPEI FACTORING.
La
ricorrente venne quindi posta alle dipendenze gerarchico-funzionali della
Sig.ra Nicci, pur continuando a svolgere per intero l'attività di gestione del
personale precedentemente espletata;
22) confermando la politica del Gruppo IMI di
ostacolo al part-time, la Sig.ra
Nicci chiese alla Sig.ra Casagli, a più riprese, la trasformazione del rapporto
a tempo parziale in rapporto "full-time",
palesandole la possibilità, in tal modo, di fruire della progressione di
carriera prevista dal citato contratto integrativo aziendale.
La
ricorrente, ribadendo i motivi familiari e personali che la costringevano ad
utilizzare la forma del part-time,
rifiutò la proposta;
23) è da sottolineare il fatto che tutto il
personale della SPEI FACTORING ha usufruito della progressione automatica di
carriera di cui al citato C.i.a., con la sola eccezione, palesemente
discriminatoria, della ricorrente, che era l'unica dipendente a tempo parziale;
24) il 26 settembre 1994, la SPEI FACTORING
venne posta in liquidazione (doc.21).
Con
verbale di accordo sindacale definito in data 2 gennaio 1995 e sottoscritto
dalle parti il successivo 21 marzo 1995, la SPEI LEASING convenne con le
Organizzazioni sindacali l'assorbimento alle proprie dipendenze del personale
della SPEI FACTORING, con esclusione dei progressi rapporti di lavoro e
contestuale riassunzione, con riconoscimento della retribuzione fruita, della
qualifica e dell'anzianità maturata (doc. 22);
25) prima del passaggio in organico alla SPEI
LEASING, e precisamente in data 23 dicembre 1994, il liquidatore della SPEI
FACTORING comunicò, con incredibile ritardo e solo in parziale accoglimento
delle richieste della ricorrente, la promozione di quest'ultima al grado di
Vice Capo Ufficio, con decorrenza retroattiva dal l° gennaio 1994, in
applicazione del nuovo contratto integrativo aziendale stipulato il 31 luglio
1992 (doc. 23).
La
Sig.ra Casagli, peraltro, reiterò ancora una volta, con lettera del 24 dicembre
1994, la propria domanda volta ad ottenere il superiore inquadramento e le connesse
differenze retributive (doc. 24);
26) in attuazione del predetto accordo
sindacale la ricorrente rassegnò le dimissioni dal rapporto di lavoro con la
SPEI FACTORING in data 31 gennaio 1995, ricevendo le spettanze di fine rapporto
(doc. 2526).
Ella
venne quindi contestualmente riassunta in data 1 febbraio 1995 dalla SPEI
LEASING (doc. 27).
Come
prescritto, la categoria di inquadramento, la retribuzione e l'anzianità
attribuiti alla ricorrente all'atto dell'assunzione sono i medesimi maturati
dalla lavoratrice nel progresso rapporto di lavoro con la SPEI FACTORING.
MEZZI
DI PROVA:
I) DOCUMENTI - Si comunicano
mediante contestuale deposito i seguenti documenti tutti in copia, specificando
che i documenti dal n. 5 al n. 9 costituiscono solamente un campione di una
documentazione assai più vasta, che si è voluto, al momento, non produrre onde
non appesantire eccessivamente l'allegazione probatoria – (omissis) -
II) TESTIMONIANZE - Si chiede
ammettersi prova testimoniale sulle circostanze enumerate in fatto, da
intendersi qui trascritte quali separati capitoli di prova nonché prova
contraria sui capitoli di controparte che dovessero essere eventualmente
articolati ed ammessi.
Si
indicano a testi i Sigg.ri: (omissis)
-
III) Richiesta di esibizione alla Parte (art.
210 c.p.c.): si chiede all'adito Pretore voglia ordinare alla convenuta
SPEI FACTORING di produrre la documentazione inerente l'attività di gestione
del personale svolta dalla ricorrente, nonché l'esibizione dei libri paga e
matricola.
Quanto
sopra esposto in fatto, si rendono le seguenti
OSSERVAZIONI
IN DIRITTO
A) CONTENUTO DELLE MANSIONI SVOLTE DALLA
RICORRENTE - DIRITTO ALLE OUALIFICHE SUPERIORI
- PRASSI AZIENDALE - RILEVANZA - Il complesso delle
circostanze inerenti alle prestazioni lavorative della ricorrente, così come
esposte in fatto, lasciano propendere univocamente per l'esistenza del diritto
al superiore inquadramento.
Infatti,
le mansioni svolte dalla Sig.ra Casagli si caratterizzano principalmente per
l'elevato grado di complessità, competenza specifica e preparazione
professionale, che si richiede a chiunque gestisca l'ufficio del personale di
un'azienda.
In
ciò, si ponga attenzione al fatto che la ricorrente, nel periodo successivo al
1° gennaio 1986, si trovò a gestire praticamente da sola tutto il Servizio
inerente al personale: in tale sua veste, ella riportava direttamente
all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale, con i quali aveva
contatti quotidiani, teneva i rapporti con gli Enti amministrativi e
previdenziali esterni ed eseguiva tutte le altre normali attività connesse alla
corretta gestione del personale, il tutto con completa autonomia e pienezza di
responsabilità.
Autonomia
e responsabilità che, peraltro, non cessarono neppure quando, nell'ottobre
1986, affiancata da uno studio di consulenza esterno, la ricorrente fu sgravata
solamente del lavoro materiale di compilazione delle buste paga e della
modulistica varia.
Si
ritiene, dunque, che, in considerazione della natura nonché delle condizioni in
cui venne prestata l'attività lavorativa, la ricorrente abbia senz'altro
diritto a vedersi riconosciuta la qualifica di Capo Ufficio, ai sensi del
C.C.N.L. applicato al rapporto, ciò a far data dal 1° gennaio 1986, giusta
quanto stabilito dall'art. 2103 c.c. nel testo novellato.
Dal
l° aprile 1987, inoltre, spetta alla ricorrente la qualifica di Quadro, in
virtù di quanto stabilito dall'art. 7 del c.c.n.l. del 30 aprile 1987, che ha
introdotto nella classificazione dei lavoratori tale nuova categoria, a sua
volta introdotta nel nostro ordinamento dalla L. 13 maggio 1985 n. 190.
La
spettanza di tale qualifica risulta, anche qui, dalla indubbia elevatezza della
prestazione resa dalla Sig.ra Casagli, tale da farla rientrare, senza alcun
dubbio, nella definizione data dal citato art. 7, per il quale appartiene alla
categoria dei quadri il lavoratore che "sia stabilmente incaricato
di svolgere mansioni che comportino particolari responsabilità gerarchiche e/o
funzionali, ovvero elevata preparazione professionale" (doc. 32).
Infine,
spetterà la qualifica di Quadro Super a decorrere dal 1° novembre 1990, in
applicazione dell'art. 3 dell'Appendice del 28 settembre 1990 al contratto
integrativo aziendale del 1988 (doc. 29).
Devono
inoltre sottolinearsi alcune circostanze in fatto, dalle quali emerge
chiaramente come l'unico motivo che, ingiustificatamente, ha determinato
l'azienda a non riconoscere alla ricorrente i suoi diritti è stato
esclusivamente quello relativo alla costituzione a part-time del rapporto di lavoro.
All'uopo,
appaiono illuminanti le annotazioni apposte nelle comunicazioni interne dalle
varie cariche societarie dell'azienda che, a fronte delle giuste osservazioni
del Direttore Generale che mettevano in risalto la qualità e l'importanza del
lavoro svolto dalla ricorrente, lodandone la dedizione e la professionalità,
hanno continuato a dimostrare un'immotivata quanto arbitraria avversione a tale
particolare forma di rapporto.
La
ricorrente, infatti, è stata costantemente discriminata rispetto agli altri
suoi colleghi, negandole ogni progressione di carriera, per il solo fatto che
ella fosse l'unica dipendente a tempo parziale all'interno dell'azienda.
Il
comportamento della SPEI FACTORING risulta quindi essere stato, nella
fattispecie, gravemente discriminatorio, in quanto posto in violazione della
normativa sul lavoro part-time
dettata dall'art. 3 L. 863/84. Esso,
inoltre, appare lesivo dei diritti della ricorrente, in quanto concretizzante
una vera e propria discriminazione indiretta, di natura potenzialmente
collettiva, fondata su motivi di sesso, vietata sia dagli artt. 15 e 16
della L. 300170 sia dagli artt. 2 e 3 della L. 903/77 sulla parità uomo-donna,
sia dall'art. 4, co. I e II, della L. 125/91, in quanto nelle aziende il part-time costituisce prerogativa e
pertinenza eminente o esclusiva (nel caso specifico esclusiva, essendo la
Casagli la sola lavoratrice a tempo parziale) della donna che,
tramite tale modalità di articolazione della prestazione, tenta di conciliare
la propria funzione nel lavoro con quella familiare di cui all'art. 37 Cost.
La
domanda azionata appare fondata anche sotto un ulteriore e concorrente profilo.
Il
riferimento è alla costante prassi attuata dalla SPEI FACTORING di attribuire
la qualifica minima di Capo Ufficio ai dipendenti che siano responsabili di
un'unità organizzativa interna (ufficio, reparto, segreteria, ecc.); in realtà,
infatti, la convenuta ha attribuito a tali soggetti qualifiche anche ben più
elevate, appartenenti al personale direttivo (funzionario; cfr. doc. 13).
Tale
prassi è rilevabile peraltro anche a livello generale dell'intero gruppo IMI,
in cui al responsabile del servizio del personale viene costantemente
assegnata, dalle varie aziende del gruppo, la qualifica minima di funzionario
(cfr. parte in fatto, punto 12).
Alla
luce di tali rilievi, pertanto, la domanda di riconoscimento della qualifica di
Capo Ufficio e successivamente di Quadro appare non solo legittima, ma anche
del tutto congrua e giustificabile pure in base a fondamentali criteri di
giustizia.
E'
nozione del tutto pacifica che la prassi aziendale rientra nella categoria dei
c.d. usi negoziali, i quali attribuiscono nei confronti dei soggetti
interessati, nel caso al lavoratore, una posizione di vero e proprio diritto
soggettivo e di correlativo obbligo nei riguardi dell'altro soggetto titolare
del rapporto, ossia il datore di lavoro.
Proprio
in materia di qualifiche professionali, del resto, è noto l'orientamento
secondo cui "L'attribuzione di una qualifica in forza di una prassi
aziendale, che ha carattere negoziale e non normativo, è possibile previo
raffronto da parte del giudice del merito tra le mansioni concretamente
espletate dal lavoratore e le mansioni proprie della qualifica in
contestazione, alla luce non solo della disciplina contrattuale ma anche della
eventuale prassi difforme" (Cass. 12 novembre 1985 n. 5549; conf. Cass. 13 ottobre 1987 n. 7563; Cass. 22
maggio 1987 n. 4673).
Si
insiste dunque perché la domanda venga integralmente accolta.
B) IN GRADATO SUBORDINE: MANCATA
APPLICAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE - ILLEGITTIMITA' - DIRITTO ALLE SUPERIORI OUALIFICHE -
In gradato subordine a quanto esposto al punto che precede, si richiede
l'applicazione nei riguardi della ricorrente dei benefici normativi ed
economici previsti dal contratto integrativo aziendale del 16 febbraio 1988 e
dei successivi rinnovi.
La
convenuta ha infatti omesso di attuare, nei confronti della sola ricorrente,
la progressione di carriera prevista dagli artt. 1 e 2 del predetto accordo, in
cui vengono fissate precise scadenze temporali per la promozione dal grado di
impiegato di I' categoria ai gradi superiori, per giungere infine alla
qualifica di Quadro Super, cosi come sancito dall'Appendice del 28 settembre
1990 al contratto integrativo del 1988 (docc. 28-29).
La
convenuta SPEI FACTORING ha peraltro provveduto ad attuare le disposizioni di
cui al citato accordo in modo parziale e tardivo, attribuendo alla Sig.ra
Casagli la qualifica di Vice Capo Ufficio solamente a far data dal l' gennaio
1994, in espressa applicazione del C.i.a. sopravvenuto del 31 luglio 1992.
Anche
in questo caso, dunque, nonostante le reiterate lamentele della ricorrente, è
stata posta in essere nei suoi confronti una condotta palesemente
discriminatoria, le cui ragioni devono ricercarsi nelle stesse motivazioni
aziendali che si è avuto modo di esaminare sub A).
In
conseguenza di quanto sopra, la Sig.ra Casagli rivendica quindi il proprio
diritto agli avanzamenti di carriera così come determinati in base alla
disciplina collettiva aziendale e cioè:
- Capo Reparto dal 16 febbraio 1988;
- Vice Capo Ufficio dal l' agosto 1989;
- Capo Ufficio dal 1 ' febbraio 199 1;
- Quadro dal l' febbraio 1994;
- Quadro Super dal l' febbraio 1995.
C) DIFFERENZE RETRIBUTIVE - Per
effetto del superiore inquadramento richiesto, nonché nel rispetto del
fondamentale principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e
qualità del lavoro prestato, sancito dall'art. 36 della Costituzione, la
ricorrente ha diritto alle relative differenze retributive, cosi come quantificate
separatamente per le due fattispecie sub A) e B) e riportate nel conteggio
analitico che si notifica unicamente al presente ricorso.
Sono
altresì dovute le differenze a titolo di trattamento di fine rapporto maturate
in conseguenza dei superiori accantonamenti annuali dovuti alle maggiori
retribuzioni spettanti; i relativi importi sono anch'essi riportati nei
separati conteggi.
D) DOMANDA NEI CONFRONTI DELLA SPEI LEASING -
In conseguenza della domanda avanzata nei confronti della SPEI FACTORING, la
ricorrente aziona il proprio diritto alla qualifica superiore anche nei
riguardi della SPEI LEASING, ciò per effetto di quanto pattuito nell'accordo
sindacale raggiunto il 2 gennaio 1995 e siglato il successivo 21 marzo 1995
(doc. 22), a seguito della messa in liquidazione della prima società.
In
tale accordo, infatti, le parti hanno espressamente convenuto che la
riassunzione del personale della SPEI FACTORING nella SPEI LEASING sarebbe
avvenuto “…con mantenimento del livello retributivo conseguito (...) del
livello inquadramentale e delle professionalità acquisite” (doc. 22), ciò
che poi è stato in effetti attuato anche nei confronti della Sig.ra Casagli.
Naturale
conseguenza di tale pattuizione è che la ricorrente ha diritto a vedersi
riconosciuta nei confronti della SPEI LEASING - in via principale - la
qualifica di Quadro Super sin dall'assunzione per effetto di quanto stabilito
dall'art. 3 del contratto integrativo aziendale del 31 luglio 1992 (doc. 30) in
vigore nella SPEI LEASING, e ciò per effetto della conservata anzianità di
servizio, come pattuito nella lettera di assunzione dell'8 febbraio 1995 (doc.
27), ovvero - in via subordinata - la qualifica di Quadro maturata nel periodo
intercorso alle dipendenze della SPEI FACTORING.
Si
pone espressa riserva di richiedere in separato giudizio le differenze
retributive dovute in conseguenza dell'accertata superiore qualifica.
CONCLUSIONI
- Tutto quanto sopra esposto e dedotto, con riserva di più ampiamente allegare
ed argomentare, si chiede all'adito Pretore che, in accoglimento del presente
ricorso, voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415
c.p.c., cosi pronunziare:
I) Nei confronti della SPEI FACTORING
in liquidazione:
1) accertare e dichiarare il diritto della
ricorrente alla qualifica di Capo Ufficio a decorrere dall'1 gennaio 1986, di
Quadro a decorrere dall'1 aprile 1987 e di Quadro Super dall'1 novembre 1990,
ovvero della minore qualifica che il Giudicante dovesse accertare;
2) per l'effetto, condannare la SPEI FACTORING in liquidazione, anche a tenore degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di £. 50.062.466=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero della maggiore o minor somma che dovesse essere accertata anche a mezzo di nominanda C.T.U., ovvero ancora secondo equità;
3) in gradato subordine, accertare e
dichiarare il diritto della ricorrente alle qualifiche e con decorrenza dalle
date indicate sub B), ovvero delle minori qualifiche che il Giudicante dovesse
accertare, e, per l'effetto, condannare la SPEI FACTORING in liquidazione,
anche a tenore degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., al pagamento in favore della
ricorrente della complessiva somma di £. 18.098.262=, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria, ovvero della maggiore o minor somma che dovesse essere
accertata anche a mezzo di nominanda C.T.U., ovvero ancora secondo equità.
Il)
Nei confronti della SPEI LEASING:
1) Accertare
e dichiarare il diritto della ricorrente alla qualifica di Quadro Super ovvero
di Quadro sin dall'assunzione ed al conseguente trattamento retributivo.
III) Condannare entrambe le convenute al
pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Roma,
16 giugno 1995
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